di Cinzia Marchegiani
Ma cosa nasconde di impreciso e quindi potenzialmente sbagliato l’ordinanza della Raggi da poco firmata che non ha affatto convinto EUROPEAN CONSUMERS, che ha analizzato il suddetto documento e che si attende risposte esaustive dalla stessa Giunta capitolina?
L’ORDINANZA NON CONVINCE ASSOLUTAMENTE EUROPEAN CONSUMERS CHE DICHIARA: “LASCIA LIBERO ARBITRIO ALLE DITTE E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO”
Ma c’è un ma. European Consumers, per voce Marco Tiberti, da poco nominato presidente dell’associazione, dopo un’attenta analisi dell’Ordinanza Anti-Zanzara di Roma Capitale emessa il 9 maggio 2018 dichiara:
“Appare chiara la mancanza di volontà da parte dell’ Amministrazione di evitare la diffusione di sostanze tossiche negli ambiti urbani per la lotta a organismi che rappresentano una minaccia ben inferiore alle sostanze utilizzate. Esistono rimedi alternativi e a basso impatto e, soprattutto, esiste la possibilità di una efficace prevenzione personale e di igiene cittadina”.
Nel dettaglio il Presidente di European Consumers spiega:
“Nella nuova ordinanza di fatto si lascia campo libero alle imprese, si ignorano la biodiversità urbana, ‘si cita l’intervento adulticida “solo in presenza di manifeste condizioni d’infestazione”, ma si lascia al completo arbitrio di ditte e amministratori condominiali o di consorzio’.
Si premette che le infestazioni delle zanzara Tigre sono conseguenti a condizioni di artificialità e contaminazione del territorio, assenza di predatori e, come la maggior parte dei fenomeni invasivi, sono indice di squilibri ecologici da contrastare mediante buone pratiche di comportamento personali e amministrative e strategie scientifiche di monitoraggio, contenimento biologico e riqualificazione ambientale. L’uso dei pesticidi peggiora la situazione eliminando proprio i predatori (pipistrelli, rondini, rondoni, balestrucci) e, nelle zone umide, tali biocidi possono uccidere pesci, larve di libellule e anfibi, efficacissimi larvicidi naturali.
Come giustificazione di questo costante avvelenamento del territorio urbano, nelle Ordinanze dei Comuni si cita Aedes Albopictus in quanto potenziale vettore di Chikungunya e Dengue, e Culex Pipiens come vettore di West Nile Virus, ma in generale, il territorio continentale dell’Unione Europea appare praticamente indenne da epidemie di malattie virali trasmesse da zanzare. Anche la recente ‘epidemia‘ di Chikungunya in Italia centrale si è rapidamente estinta evidentemente perché le condizioni climatiche sono attualmente inadatte a questi organismi.
Perciò, il terrorismo psicologico, ampiamente diffuso, è immotivato e ha condotto solamente ad una ulteriore diffusione di sostanze tossiche nell’ambiente, spesso su richiesta della stessa popolazione, con rischi concreti sia per la biodiversità, che per le salute umana.
Si ricorda che l’uso indiscriminato di tali sostanze, al di fuori di situazioni di emergenza fitosanitaria, oltre a rappresentare una minaccia per la salute umana, favorisce lo sviluppo di popolazioni di zanzare resistenti a tali interventi, impedendo di fatto un’ adeguata efficienza di interventi localizzati in caso di reali rischi sanitari.
Si segnala che le ditte private come da loro stesse ammesso, utilizzano prevalentemente piretroidi di sintesi: sostanze tossiche e nocive pienamente sostituibili da sostanze a minor impatto quali piretrine naturali, olio di Neem, repellenti di origine vegetale e da trappole di vario tipo. Ricordiamo che la diffusione d’informazioni su queste sostanze presso la cittadinanza sta portando allo sviluppo di un movimento di opposizione alle irrorazioni generalizzate.
È completamente lasciata al rapporto privato tra amministratori di consorzi e condomini da un lato e ditte private dall’altro la decisione di effettuare la lotta adulticida, teoricamente ammissibile, esclusivamente in caso di conclamata infestazione (come spesso indicato nelle stesse delibere).
Manca qualsiasi serio riferimento a documentazioni che attestino in maniera chiara e scientifica la presunta emergenza da debellare, senza esami e monitoraggi certi. In alcuni comuni, si sta lavorando a linee guida per il monitoraggio delle densità di ditteri parassiti, per confermare con dati reali le presenze/assenze dalle aree a rischio.
Si ricorda che nella lotta agli organismi considerati nocivi, le recenti direttive dell’Unione Europea e la stessa normativa italiana tendono a favorire, metodi di lotta “integrata” per ridurne per quanto possibile l’impatto ambientale sia in agricoltura che nelle aree urbane.
Si ricorda che nell’art. 3-quater n. 152 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”, si legge che nell´ambito della scelta tra interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità l´attività della pubblica amministrazione deve dare considerazione prioritaria alla tutela ambientale.
È fondamentale in ambito urbano, in base al principio di precauzione, il bando dei prodotti che non possono essere utilizzati nelle zone frequentate dalla popolazione in base al Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, e lungo la rete stradale e ferroviaria per la loro riconosciuta pericolosità in base al Decreto del 15 febbraio 2017.
FRASI CONTESTATE E CITATE NELL’ORDINANZA EMESSA IL 9 MAGGIO 2018 FIRMATA DALLA RAGGI
Nelle due normative citate, tali sostanze attive sono identificate da ben determinate Frasi H (di pericolo) ai sensi della vigente normativa comunitaria. Le frasi citate nell’ordinanza sono riduttive rispetto a quelle indicate in entrambi i decreti. Di fatto l’elenco delle frasi H ignora le sostanze cancerogene, dannose alla fertilità e ai feti e agli organi interni.
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EUROPEAN CONSUMERS MOSTRA LA PERICOLOSITÀ DI QUESTA ORDINANZA, CITANDO LE FONTI CHE DOVEVANO INDICARE LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA
Oltre alla debolezza precauzionale della lista delle frasi H per quanto riguarda le sostanze da utilizzare manca un riferimento alla Direttiva 98/8/CE, recepita in Italia con il DL. 174/2000 e dal Regolamento (UE) 528/2012 del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi secondo i quali i principi attivi che rispondono ai seguenti criteri di esclusione non devono essere utilizzati:
- sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B in conformità del regolamento CLP;
- interferenti endocrini (perturbatori endocrini);
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
- sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
Neanche si specifica l’obbligo di utilizzare prodotti a bassa persistenza come sarebbe necessario in luoghi frequentati dalla popolazione umana e nel rispetto della biodiversità urbana escludendo dai trattamenti solo le aree della Rete Natura 2000 e le aree naturali protette. Si consiglia, inoltre, l’uso di cannoni in ambienti ricchi di vegetazione favorendo la desertificazione degli spazi verdi urbani con una miope visione antropocentrica.
Si ricorda che il Decreto del MIPAAF del 10 marzo 2015, “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”, esteso alle problematiche legate agli insetti “molesti”, rappresenterebbe uno strumento per dare maggiori garanzie al martoriato reticolo idrografico del Comune di Roma e confermerebbe la volontà dell’Autorità pubblica di avere un approccio particolare verso le aree di interesse ambientale, sottraendole alla normativa straordinaria che sottende all’ordinanza in oggetto; le aree verdi, anche se non protette, dovrebbero diventare altresì luoghi di sperimentazione di forme di controllo dei culicidi e altri organismi molesti veramente biologiche, basate sulla riqualificazione ambientale.
Queste dure prese di posizione sono ulteriormente rafforzate da Ester Lupo, presidente di Anchise, Associazione Nazionale Persone Chimicamente Sensibili, che ricorda come l’impiego di qualsiasi tipo di pesticida di natura chimico-sintetica sia dannosa per tutti i cittadini e contesta:
– la mancata proibizione dell’utilizzo dei pesticidi di sintesi su tutto il territorio di Roma, a favore di prodotti biologici al 100%, salvo casi particolari.
– una distanza di sicurezza insufficiente a proteggere il malato di multi-sensibilità chimica (MCS), l’allergico, da qualsiasi reazione avversa ai prodotti tossici irrorati, fino ad esporlo al pericolo di shock anafilattico al pericolo di vita.
Secondo Anchise al cittadino facente parte della fascia debole il Comune di Roma nega il diritto di circolare liberamente per le strade della città ove risiede, sia in auto che a piedi, a causa delle esalazioni tossiche, dannose e persistenti presenti nell’aria che per un soggetto ragionevole di salute diventano pericolose.
Questo significa anche che il malato non potrà svolgere gli atti quotidiani della vita, come procacciarsi il cibo, aprire le finestre, andare in ospedale per un soccorso, svolgere visite mediche e qualsiasi altra attività all’esterno della propria casa.”
EUOPEANS CONSUMER RITIENE RESPONSABILE IL COMUNE DI ROMA PER QUALSIASI DANNO CAGIONATO DALLE IRRORAZIONE DEI PESTICIDI DI SINTESI NEI CONFRONTI DI CHI SOFFRE DI PATOLOGIE IMPORTANTI COME LA MCS, ALLERGIE PALTRE ATOLOGIE
Si ritiene, dunque, il Comune di Roma responsabile di qualsiasi danno cagionato dalle irrorazioni di pesticidi di sintesi nei confronti di chi soffre di patologie importanti quali la MCS, allergie, ecc…
Entrambi le Associazioni si riservano di ricorrere alle vie legali per contrastare questa Ordinanza che giudicano “peggiore della pur criticabile Ordinanza del 2017”.
(1) ROMA ZANZARICIDI ORDINANZA
European Consumers. Marco Tiberti nuovo Presidente: “Amplificheremo le battaglie, la sostenibilità ambientale e alimentare”
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