di Cinzia Marchegiani
Roma Capitale – La giunta Capitolina ha pubblicato la nuova ordinanza che legifera in materia trattamenti anti-zanzara…tigre. Il nuovo documento doveva produrre una nuova direttiva che potesse colmare falle e crepe prodotte dall’ordinanza n.80 del 15 aprile 2016, adottata dal Commissario Tronca nel tentativo di gestire la presunta emergenza contro la zanzara tigre, e l’utilizzo di zanzaricidi (pesticidi), che sostanzialmente liberalizzava all’interno dell’area urbana.
Ma la nuova ordinanza sembra non aver centrato il suo obiettivo?
A spiegarci cosa è accaduto interviene Marco Tiberti, Dirigente European Consumers nonché Responsabile Agromafie in Gruppi Ricerca Ecologica Lazio che aveva sollevato questo spinoso problema e aveva rivolto fiducia alla Giunta pentastellata affinché si potesse realizzare un documento trasparente, serio ed efficace contro l’utilizzo di determinate sostanze, utilizzate anche dai privati, oltre che dall’amministrazione. Lo stesso Tiberti infatti in precedenza aveva sottolineato la tossicità di queste sostanze non solo per l’ecosistema, ma anche per l’uomo e per futuri nascituri ma che con una straordinaria semplicità sono nebulizzate nelle aree urbane:
«Se non si corre ai ripari in tempi strettissimi, mettendo anche i privati e le imprese in condizione di predisporre tempestivamente interventi eco-compatibili, le irrorazioni saranno di nuovo a tappeto, anche in prossimità delle scuole e dei parchi, nonostante sia oramai dimostrata l’associazione tra insetticidi ed autismo, dopo che da anni ISPRA, ISDE, CNR, AIRC e la letteratura scientifica internazionale hanno acclarato i collegamenti con Alzheimer, Parkinson, diabete, malattie cardiocircolatorie, respiratorie, sclerosi laterale amiotrofica, patologie renali, disordini riproduttivi e cancro. Con la lotta biologica tutte queste misure non sono richieste, ed anzi si è certi di colpire esclusivamente le zanzare senza rischiare tossicità per gli animali d’affezione, sterminare insetti impollinatori come le api o preziosi antagonisti come i pipistrelli.”
MA VENIAMO AL DUNQUE.
MARCO TIBERTI: “DOPO UN ANNO DI LAVORO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DIACO ECCO LE OMISSIONI CHE PRODUCONO DI FATTO LACUNE E INTERPRETAZIONI DELL’ORDINANZA ZANZARICIDI”
Marco Tiberti dopo aver studiato l’ordinanza appena pubblicata si dichiara amareggiato e allo stesso tempo interdetto. “Il documento– spiega –non sembra risolvere il vero problema: fermare l’uso di sostanza di fatto dichiarate pericolose per l’uomo“.
Tiberti analizzando il testo della delibera appena resa pubblica ha evidenziato molti passaggi omissivi che mettono questo documento sotto una nuova prospettiva, poca trasparenza e incapacità di sanzionare con pesanti multe chi usa sostanze vietate dalla legge che produco danni alla salute. E analoghe perplessità, ricorda Tiberti “sono state espresse dal nostro consulente, Dott. Pietro Massimiliano Bianco (presente ai tavoli tecnici in Commissione Ambiente del Comune di Roma in veste di Ricercatore ISPRA)“.
- Marco Tiberti, in merito ad alcuni passaggi chiave lei dichiara essere omissivi e troppo opachi che minerebbero l’efficacia di questa azione preventiva non solo nei riguardi della salute del pubblico, ma anche la difficoltà di vietare in sintesi questi prodotti?
Dopo oltre un anno di lavoro del Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, in collaborazione con i Gruppi Ricerca Ecologica Lazio, European Consumers e Pietro Massimiliano Bianco dell’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza 2017 contro la zanzara tigre. Ma ho riscontrato omissioni rispetto al testo redatto nei tavoli tecnici:
1) L’uso della frase “privilegiando” di fatto lascia aperta la possibilità di utilizzare altro. Nell’ordinanza infatti si scrive:
che essendo necessario tutelare la salute delle persone residenti nel territorio di Roma Capitale, con particolare riferimento a quelle affette da una rara e pericolosa patologia denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla, Allergie Multiple e Intolleranza a xenobiotici ambientali), l’Amministrazione Capitolina intende adottare come uniche azioni di contrasto la prevenzione e la lotta larvicida, privilegiando l’utilizzo di prodotti biologici;
di trattare le acque nei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando idonei prodotti anti larvali privilegiando prodotti biologici.
2) L’inserimento delle frasi R (con corrispondenti frasi H ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008[1] potrebbe essere sufficiente a impedire l’emissione “legale” di sostanze tossiche per la popolazione e l’ambiente utilizzate nel controllo degli organismi molesti. Tuttavia rispetto alle proposte delle associazioni risultano alcune mancanze.
[1] http://www.iss.it/binary/cnsc/cont/Frasi_H.pdf
3) Si cita nell’ordinanza la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi e il Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze. Come conseguenza di questi atti, anche in relazione al principio di precauzione, non si capisce perché non si è voluto considerare anche il Regolamento esecutivo del Piano Azione Nazionale Pesticidi Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 che detta norme ben precise nell’uso di prodotti ad azione insetticida nelle aree urbane.
4) Inoltre manca il riferimento al Decreto del MIPAAF del 10 marzo 2015, “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”. Tale riferimento sembra cogente considerati i grandi spazi di interesse naturalistico e il reticolo idrografico ancora presenti nel Comune di Roma.
Tale decreto rappresenta uno strumento per dare maggiori garanzie alle aree protette e al martoriato reticolo idrografico del Comune di Roma e confermerebbe la volontà dell’Autorità pubblica di avere un approccio particolare verso le aree protette, sottraendole alla normativa straordinaria che sottende all’ordinanza in oggetto; tali aree dovrebbero diventare altresì luoghi di sperimentazione di forme di controllo dei culicidi e altri organismi molesti veramente biologiche, basate sulla riqualificazione degli ecosistemi.
Si collega inoltre direttamente alla frase ” (…) i trattamenti contro le zanzare adulte, in conformità con la legislazione vigente, sono vietati nei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette (parchi, riserve, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi protetti)” pur citata in detta delibera.
5) Nel documento proposto dalle associazioni vi era inoltre scritto “Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008.” Frase che è stata ignorata pur rappresentando un’integrazione alla mera citazione delle frasi di rischio.
6) Non è stata accolta inoltre la frase “Il Comune, mediante personale autorizzato, si riserva eventuali controlli nei condomini/comprensori dove si sono rilevate ‘manifeste condizioni d’infestazione con elevato disagio’ per identificare le eventuali fonti di infestazione e la posa di ovitrappole per il monitoraggio in continuo e la verifica dell’efficacia degli interventi attuati dall’amministrazione del condominio/comprensorio in oggetto” che rappresenterebbe un evidente cambio di rotta del Comune dalla ‘lotta’, utilizzata spesso per campagne di diffusione a fini meramente economici di sostanze ecologicamente nocive, alla ‘prevenzione’, dalla semplice ‘repressione’ al controllo”.
7) Inoltre nell’ordinanza si legge: “Di effettuare i trattamenti contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza, solo in presenza di manifeste condizioni d’infestazione e comunque solo dopo aver effettuato idonei trattamenti preventivi, utilizzando prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute, privi di solventi derivati dal petrolio (base acqua o formulati con solventi di origine vegetale).”
Paragrafo scorporato dal divieto di utilizzo di prodotti in classe R.
- Il punto 7 sembra il cuore della sua battaglia. Ci spiega quale problema e quale è la preoccupazione che la allarma?
Come ho fatto presente, in questo caso il Comune e le ditte di disinfestazione in particolare emergenza di infestazione potrebbero utilizzare sostanze sintetiche quali piretroidi, facendo leva sulla “circolare” del Ministero della salute del 16 giugno 2016 dove questi sono inseriti.
Si ricorda che secondo il Ministero della Salute in Aree in cui si verificano casi importati di arbovirosi, in assenza o presenza del vettore è ancora possibile utilizzare i piretroidi anche nelle aree naturali e sulla vegetazione per quanto sia stato riconosciuto il loro danno ambientale e non dovrebbero essere utilizzati in ambito urbano ai sensi del “Decreto” Interministeriale 22 gennaio 2014, firmato anche dallo stesso Ministero della Salute che detta norme ben precise nell’uso di prodotti ad azione insetticida nelle aree urbane. Questo Decreto non è citato nell’ordinanza.
- Cosa la preoccupa in merito?
Non si comprende come l’amministrazione capitolina abbia lasciato aperta la possibilità di utilizzare questi piretroidi, che come da studi Ispra e Isde colpiscono solo con lo 0,1% la zanzara mentre permangono nell’ambiente e alcuni dei quali possono bioaccumularsi come il DDT. Rimango basito sul fatto che a Roma si continuino a permettere l’utilizzo di queste sostanze in caso di particolare infestazione, vietate in ambito urbano dal 2014, grazie al Decreto ministeriale. Come European Consumers e Agromafie in Gruppi Ricerca Ecologica Lazio sarà nostro obiettivo rivolgerci in Commissione Europea per mettere in infrazione l’Italia.
- La sua, una riflessione acuta e dettagliata Tiberti, un’occasione sfumata per la Giunta pentastellata di essere il capofila alla lotta all’inquinamento ambientale e sanitario pubblico per il resto delle regioni d’Italia e tutti i Comuni?
Pur riconoscendo lo sforzo effettuato dalla Giunta attuale nel confrontarsi con le associazioni riteniamo che vi siano alcune inquietanti lacune che potrebbero continuare a favorire interessi privati a scapito di interessi pubblici. In particolare sarebbe opportuno un piano normativo che prevedesse significative sanzioni per chi utilizza sostanze tossiche non ecocompatibili”.
Marco Tiberti, Dirigente European Consumers e Responsabile Agromafie in Gruppi Ricerca Ecologica Lazio con questa dettagliata analisi rivolge una attenta critica nei confronti di un lavoro che sembra aver fallito l’obiettivo primario. Ai posteri l’ardua sentenza.
NOTA PER UN ATTENTA LETTURA, DEDICATA AGLI ADDETTI AL LAVORO
PIRETROIDI IN CITTA’ SECONDO IL DECRETO 22 GENNAIO 2014
Ai sensi del A5.6.2 del Decreto 22 gennaio 2014 .Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi» i piretroidi non possono essere usati in area urbana.
A.5.6.2 -Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida.
Le autorità locali competenti, relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che:
sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come de_ niti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l’utilizzo di prodotti _ tosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l’esclusione delle sostanze che soddisfano i requisiti sopra indicati, è consentito l’impiego di prodotti _ fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica; entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, le regioni e le province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della _ oritura e, comunque, con prodotti _ tosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.
Riferimenti bibliografici
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PubChem. Open Chemistry Database: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari r Forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro Della Salute