giovedì, 21 Novembre 2024

“Nuovi OGM”. Nessun Dorma, European Consumers APS avvisa il Parlamento Europeo

Inchieste Freedom

di Cinzia Marchegiani

Nessun Dorma, è il caso di dire. Siamo sicuri che il Parlamento Europeo e tutti gli stati membri stiano lavorando per un ambiente e un futuro sano e ricco di biodiversità per i nostri figli?

In Europa ci sono molte associazioni che stanno lottando contro le nuove autorizzazioni o ri-autorizzazioni di pesticidi banditi dal commercio, o contro l’autorizzazione degli OGM e dei “nuovi OGM”. Non fanno rumore, poichè molte persone pensano che l’Unione Europea faccia di tutto per tutelare i valori della natura, della salute, i loro comunicati sembrano rassicuranti, ma troppo spesso non è stato così.

Senza i veri anticorpi di controllo esterno si rischia invece di subire decisioni pericolose per il pianeta e l’umanità. Molti non conoscono neanche cosa sono i conflitti di interessi dei decisori, ormai ribattezzati come quelli delle “PORTE GIREVOLI”.

L’EFSA, European Food Safety Authority, che dovrebbe tutelare i consumatori europei è stata al centro di importanti accuse riguardo i conflitti d’interesse dei gruppi scientifici e professionali al suo interno tanto che il Corporate Europe Observatory  (CEO), ne aveva pubblicato una cronologia partendo dal settembre 2010. Corporate Europe Observatory aveva eseguito una valutazione sistematica di tutti i pannelli dell’EFSA, e aveva rilevato che quasi il 60 per cento degli esperti dell’EFSA aveva interessi finanziari diretti e/o indiretti con società i cui prodotti l’Autorità stava valutando. Appunto le famose PORTE GIREVOLI!

E IN ITALIA?

In Italia l’associazione European Consumers APS (non la troverete citata nei media, poichè spesso non si vuole far pubblicità e presentare chi mette al centro della propria mission la salute dell’ambiente e delle persone che non abbia legami con partiti politici o fondazioni?) da molti anni combatte contro i paradossi della stessa UE e anche questa volta si trova costretta a scrivere al Parlamento Europeo e al Governo Meloni per contestare la norma incostituzionale sulla sperimentazione in campo aperto di vegetali NGT, assimilabili agli OGM, approvata dal Parlamento Italiano.

UN LAVORO SCIENTIFICO IMBARAZZANTE PER L’UE, LA COMMISSIONE EUROPEA E LE AGENZIE REGOLATORIE?

Di cosa parliamo? European Consumers APS ha  prodotto un lavoro di notevole rilevanza che ha inviato alle autorità europee. Non si comprende come facciano le stesse autorità e istituzioni a silenziare queste preoccupazioni oggettive che la stessa pubblicazione scientifica ha messo a nudo mettendo in guardia non solo per la tutela della salute, ma di fatto avvertendo a un cambiamento irreversibile dei territori investiti da queste nuove culture poichè questi vegetali NGT assimilabili agli OGM daranno anche resistenza agli antibiotici,  oltre a rendere naturale la creazione e la diffusione di infestanti (come il riso crodo) resistenti agli erbicidi. Un vero loop micidiale a danno della salute e dei campi coltivati, (l’interesse è vendere pesticidi a svantaggio poi delle rese? Lo vedremo tra poco) oltre al bioaccumulo degli stessi pesticidi e che tra l’altro la modifica genetica indotta dall’uomo risulta in tutto e per tutto simile a quella degli OGM.  A leggere il paper emergono molte e gravi problematiche che le autorità di controllo devono affrontare e si pretende serietà.  

D_ DOTTOR TIBERTI UN LAVORO SCIENTIFICO IMPORTANTE QUELLO CHE LA VOSTRA ASSOCIAZIONE EUROPEAN CONSUMERS APS HA REALIZZATO E INVIATO AL PARLAMENTO EUROPEO… METTE PAURA

Dottor Enrico Lucconi

R- Una vera pubblicazione scientifica meticolosa quasi maniacale che abbiamo realizzato grazie soprattutto all’impegno dell’Avv. Pier Paolo Carrelli e il Dottor Enrico Lucconi, oltre quelli citati nella documentazione e come potrete leggere hanno capillarizzato ogni questione medica, legale e ambientale che l’UE e ora anche il Governo Meloni sembrano sottovalutare e addirittura ignorare.

D- IL GOVERNO MELONI HA AUTORIZZATO QUESTI NUOVI OGM O MEGLIO NBT, NGT E/O TEA di “NUOVA MUTAGENESI? 

R_ Purtroppo. Se con l’articolo 9bis, della legge n. 68 del 20231, si ammette e si regola la sperimentazione in campo aperto degli NBT, NGT e/o TEA di “nuova mutagenesi e non degli OGM, vuol dire che, di fatto, gli OGM si ritengono non coltivabili, in attuazione, tra l’altro, del principio di precauzione di cui alla Direttiva 2001/18/CE, 4° e 5° “considerando” per i quali: “Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili” (4° “considerando”).

La tutela della salute umana e dell’ambiente richiede che venga prestata la debita attenzione al controllo dei rischi derivanti dall’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)” (5° “considerando”).

D_ MA L’UNIONE EUROPEA IN MERITO, COME LI CATALOGA QUESTI NUOVI OGM?

Dott. Marco TIBERTI

R_ Le sentenze della Corte di Giustizia UE del 25 luglio 2018, C-528/16 e del 7 febbraio 2023, C-688/21 (vincolanti per gli Stati membri), hanno parificato agli OGM questi vegetali NBT, NGT e/o TEA quando, per i medesimi, non sia possibile dimostrare la presenza di “una lunga tradizione di sicurezza”, così come disposto dal 17° “considerando” della citata Direttiva 2001/18/CE, per il quale:

la presente direttiva non concerne gli organismi ottenuti attraverso determinate tecniche di modificazione genetica utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza”.

Ricordo anche che tra questi vegetali, ottenuti tramite “nuova mutagenesi, da considerare pericolosi, non sicuri, instabili, ossia privi della citata “lunga tradizione di sicurezza”, la Corte ha incluso anche i vegetali “Clearfield”, ivi compreso il riso Clearfield che in Italia si coltiva dal 2006 essendo stato parificato ai prodotti convenzionali e non agli OGM, come tale iscrivibile, e iscritto, nel Registro delle varietà convenzionali, senza autorizzazione alcuna di cui alla Direttiva 2001/18/CE.

D_ COSA CI DICE LA LETTERATURA, I DATI OTTENUTI DALLE LORO COLTIVAZIONI? AVEVATO GIÀ INFORMATO LE AUTORITÀ COMPETENTI?

R_ La coltivazione in campo aperto di questo vegetale ha confermato, in questi 18 annii timori di chi li riteneva vegetali GM e non convenzionali, ove si considerino i loro effetti negativi, messi in evidenza proprio dalla nostra associazione “European Consumers” in molte notazioni del passato, recente e meno recente, con l’invito, inascoltato, alle autorità competenti e alle Istituzioni (Parlamentoincluso) a disporre la cancellazione dal Registro delle varietà convenzionali di tutti i vegetali prodotti con il metodo Clearfield, ivi compreso il riso.

Ovviamente questo invito noi di “European Consumers” rinnoviamo affinché non si accresca a dismisura il grave danno già arrecato all’agricoltura nazionale che la sperimentazione in pieno campo dei nuovi NBT, NGT e/o TEA (di cui all’articolo 9 bis, cit.) in tutte le aree agricole italiane aggraverà ulteriormente.

D_ LA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA RIPORTA ANCHE LA TESTIMONIANZA DI UN RISICOLTORE PIEMONTESE CHE DENUNCIA IL PASSAGGIO “DA GIARDINI PIENI DI VITA” A “UN QUASI DESERTO”. SEMBRA ASSURDO

R_ Gli effetti in campo dei vegetali NGT, NBT e /o TEA devono allarmare immediatamente. La sperimentazione, peraltro, inutileove si considerino, si ripete, i risultati e gli effetti in campo e sui prodotti di queste coltivazioni, assai bene descritti anche da operatori del settore, tra cui un risicoltore piemontese che, in merito, così si esprime:

“Lo scorso settembre ho compiuto sessant’anni, se devo riassumere il tempo vissuto di cui ho coscienza devo dire che nel territorio risicolo siamo passati da un giardino pieno di vita a un quasi deserto; è questo “quasi” che mi spinge a resistere ai “Clearfield”, visto anche che fino ad oggi mettendo a confronto varietà equivalenti la produzione è maggiore coi risi tradizionali. Inoltre, io penso che un agricoltore vero deve mangiare quello che produce e non produrre qualcosa per farla mangiare agli altri a loro insaputa, come avviene per i “Clearfield” che sono commercializzati mescolati con le nostre vecchie varietà”.

Vede, questo risicoltore chiarisce che non produce riso “Clearfield”, e ci dà una misura concreta di ciò che accade quando altri agricoltori vicini usano invece questi semi:

Il frazionamento della proprietà fondiaria e, conseguentemente, quello delle aziende fa sì che quando si semina (nel caso del riso si effettua a spaglio) una parte dei semi finisce nei campi dei vicini; quando si fanno i trattamenti diserbanti spesso le condizioni metereologiche, durante la finestra in cui è più efficace il diserbo, non sono ottimali; errori di esecuzione da parte dell’operatore o guasti ai mezzi avvengono; il movimento dell’acqua che si usa per la coltivazione (per il riso si usano le colature delle risaie a monte rendendo interdipendenti non solo le aziende confinanti ma tutto il bacino idrico); il transito di mezzi con cui si eseguono le lavorazioni; le perdite di granella durante la trebbiatura, rendono naturale la creazione e la diffusione di infestanti (come il riso crodo) resistenti agli erbicidi; poiché la mia azienda è molto frazionata io ho continuato a coltivare in modo tradizionale integrando i diserbi con lavorazioni meccaniche e manuali, purtroppo la maggior parte dei miei colleghi non l’ha pensata così.

Vedendo, inoltre, che i controlli erano formali da parte di BASF hanno iniziato a seminare per più anni i “Clearfield” nello stesso appezzamentovisto che due anni non erano sufficienti per debellare il crodo, in molti casi invece di fare i due trattamenti, indicati da BASF, ne fanno uno solo, anche per le problematiche prima descritte, conservando così il diserbo necessario per l’anno successivo in modo da poter reimpiegare il seme aziendale senza dare nell’occhio, così l’anno scorso BASF ha dovuto richiedere che fosse riammesso l’uso del Quincrolac perché il giavone, che da sempre è stato l’infestante più aggressivo in risaia, è diventato resistente al diserbante Beyond”.

IL PRESIDENTE MARCO TIBERTI NEL PAPER INVIATO ALLARMA  L’UNIONE EUROPEA E CHIEDE ANCHE RISPOSTE. MA SOPRATTUTTO MOSTRA IL PERICOLOSO SILENZIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, ENTI PUBBLICI. VEDIAMO NEL DETTAGLIO. LO LASCIAMO NELL’INTEREZZA POICHÈ I CITTADINI DEVONO SAPERE COSA ACCADE E CONOSCERE I PARADOSSI POICHÈ A LUGLIO 2023 LA STESSA COMMISSIONE EUROPEA HA CHIESTO AL PARLAMENTO EUROPEO L’ADOZIONE DI UNA NUOVA NORMATIVA, “NATURE RESTORATION LAW”, VOLTA A RIPRISTINARE L’HABITAT NATURALE EUROPEO


Con comunicazione all’Associazione di categoria di appartenenza, questo risicoltore faceva ancora osservare:

Oggi ho fatto un giro con il tablet, come si potrà notare dalla foto c’è la risaia, che è andata in onda nel servizio di ‘Report’dove per il quarto anno di seguito si è coltivato ‘Clearfield’ contravvenendo alle indicazioni di BASF, ora le poche piante che ho segnalato sono diventate diverse chiazze sparse per tutto il campo nonostante siano stati fatti almeno tre trattamenti erbicidi contro il ‘giavone’ Ma questa è ormai la normalità… In certe situazioni perfino il “glifosato” risulta inefficace su questi giavoni che assomigliano, come vigore, alla sorghettatutto questo nel silenzio totale di organi di controllo, enti pubblici, verdi, non parlo delle organizzazioni agricole ed Ente Risi, che tutto quello che propongono è contro la buona risicoltura”.

In altre parole, quando il riso “Clearfield” fu introdotto in Italia (2006) si disse, come si è sopra accennato, che si trattava di una varietà convenzionale che nulla aveva a che fare con gli OGM e che il suo utilizzo in campo trovava una protezione “innocua” dalle erbe infestanti, come il riso crodo, tramite l’erbicida Beyond (a base di “Imazamox”).

Ma con il tempo ci si è accorti che l’infestante riso crodo aveva modificato i suoi caratteri di protezione divenendo anch’esso resistente a tale erbicida, dimostrando, con ciò, che la modifica genetica indotta dall’uomo risultava in tutto e per tutto simile a quella degli OGM.

Si è cercato di rimediare introducendo il riso “Provisia (sempre ottenuto tramite mutagenesi) ricorrendo ad un nuovo erbicida: il “Verresta (a base di “Cycloxydim”) per distruggere il riso crodo e i giavoni, ma sembra che questa resistenza si sia trasferita di nuovo al riso crodo e ai giavoni che si vogliono eliminare.

In concreto, i terreni sono inquinati e non si sa come venirne fuori se non moltiplicando gli erbicidi e gli esperimenti sempre a scapito del prodotto vegetale, del suolo e della loro salubrità, come, di conseguenza, della salute umana ed animale fruitori indiretti di simili veleni.

Aggiungasi che il GIRE (Gruppo Italiano di lavoro sulla Resistenza agli Erbicidi) suggerisce di variare le tecniche di semina e di impiegare la tecnica della falsa semina con l’applicazione del “glifosato, usato come erbicida, micidiale per l’uomo, gli animali e l’ambiente, indispensabile nella coltivazione degli OGM ai quali si deve necessariamente associare se si vuole “proteggere” e “salvare” il vegetale irrorato, ma non sicuramente, si ripete, l’uomo, gli animali e la loro salute, come riconosciuto dalla stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 2015, ma, inopinatamente, non dall’EFSA, organizzazione comunitaria posta a tutela della sicurezza alimentare, della salute umana ed animale, della salubrità dell’ambiente (ved., in tal senso, anche, “Leonardo”, Rai3, trasmissione televisiva delle ore 14,50 del 13.10.23).

. RILIEVI DI RICERCATORI NAZIONALI SUI VEGETALI NGT, NBT E/O TEA

Fa rilevare, tra l’altro, il professor Pietro Perrino (già Dirigente di Ricerca del CNR), sugli OGM e prodotti analoghi (NBT, NGT e/o TEA), con nota del 2/5/2021, di risposta all’Associazione di consumatori ‘European Consumers’:

Le attuali conoscenze sul DNA ci danno la certezza che i geni non sono pezzi che possiamo spostare a nostro piacimento e soprattutto non possono essere brevettate da multinazionali per sfruttarle commercialmente. Si può brevettare qualcosa che garantisce una funzione costante in un tempo ragionevolmente lungo.

Se così non è il brevetto è falso. Gli OGM sono instabili, tanto che gli agricoltori devono ogni anno acquistare i semi.

Le colture geneticamente modificate non fanno aumentare la produzione o i redditi degli agricoltori, ma i costi di produzione con un maggior uso di prodotti chimici, venduti dalle stesse multinazionali che inquinano l’ambiente, con ricadute negative sulla salute, sulla biodiversità e sugli ecosistemi, con estinzione di specie e formazioni di superparassiti.

Che gli OGM non avrebbero permesso di ottenere i risultati previsti dalle multinazionali, e da alcuni scienziati, lo si sapeva da quando si capì che i geni non sono indipendenti ma lavorano insieme e con l’ambiente. Considerando che una componente dell’ambiente è il cibo, si comprende perché alla base di molte malattie ci sono le relazioni con l’ambiente e l’alimentazione.

Abbiamo, dunque, bisogno di sistemi agricoli, alimentari ed energetici, sostenibili e non di sistemi agricoli industriali, inquinanti e che vogliono promuovere la coltivazione di OGM. La stessa epidemia COVID-19 può essere una conseguenza della manipolazione genetica eseguita dall’uomo nei laboratori e/o nei centri di ricerca, inclusi quelli che hanno l’obiettivo di produrre piante transgeniche, dal momento che nel loro genoma inseriscono pezzi di DNA di diversa origine.

Così in laboratorio si creano organismi geneticamente modificati (OGM) con genomi che hanno dei punti caldi alla ricombinazione e, quindi, con la possibilità di dare origine a nuovi microrganismi, tra cui nuovi virus….

Ciò detto… non possiamo escludere nella maniera più assoluta l’assenza di relazioni tra l’uso di OGM e l’origine di nuovi virus, tra cui SARS-COV-2.

La certezza di una relazione diretta può arrivare solo da analisi di laboratorio non ancora condotte”.

SALVATORE CECCARELLI, PROFESSORE EMERITO NELLA FACOLTÀ DI AGRARIA DELL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA AVVALLA TUTTO QUANTO SOPRA PRECISATO SUGLI OGM, E SUGLI NBT, NGT E/O TEA PER IL QUALE:

La principale debolezza degli OGM che portano un singolo gene di resistenza di un parassita specifico (malattia, insetto o infestante), è che essi ignorano un principio biologico fondamentale…

i funghi che causano malattie, gli insetti che mangiano le nostre colture, le infestanti che con loro competono, sono tutti organismi viventi e, come tali, sono variabili, si riproducono, mutano e si evolvono per adattarsi a nuove condizioni, come formalizzato nel Teorema Fondamentale della Selezione Naturale (TFSN)”.

Prof. Salvatore Ceccarelli

Ne deriva che “qualsiasi meccanismo di protezione contro un parassita delle colture, sia essa genetica o chimica, può essere descritto come instabile o stabile e gli OGM appartengono alla categoria delle soluzioni instabili al problema della protezione contro i parassiti ed è per questo che, nella migliore delle ipotesi, forniscono solo una soluzione temporanea, che a sua volta crea un nuovo problema (una razza resistente del parassita), che richiede una soluzione diversa (un nuovo OGM). Pertanto, l’introduzione di OGM in agricoltura avvia una reazione a catena della quale beneficia soltanto l’azienda produttrice di OGM”.

Ma (continua il professor Ceccarelli):Oggi degli OGM sembra si parli sempre meno e si ha l’impressione che stiano passando rapidamente di moda anche perché chi vede nel modificare il DNA il futuro, è al presente molto più affascinato dalla tecnica del “gene editing” (letteralmente la ‘correzione dei geni’) nota anche come CRISPR-Cas 9.

Si tratta di una tecnica usata in natura dai batteri per difendersi dai virus, che permette di tagliare un pezzettino di DNA corrispondente ad un gene difettoso, o che comunque si vuole cambiare, e di sostituirlo con il pezzettino che corrisponde al gene corretto o a quello che è più desiderabile”.

“Ma anche se questa tecnica assicurasse la massima precisione, e non avesse conseguenze impreviste (o imprevedibili) e negative, rimarrebbero due problemi principali.

Il primo è che per i caratteri controllati da un solo gene – come resistenze a malattie, insetti ed erbe infestanti – si creerebbero degli organismi che pur non essendo tecnicamente degli OGM ne conservano tutti i difetti, perché, per il Teorema Fondamentale della Selezione Naturale citato, le resistenze conferite da singoli geni sono destinate a soccombere di fronte alla capacità di evolversi propria di quegli organismi (malattieinsetti ed erbe infestantiche intendono controllare.

Il secondo, confermato anche dalla genetica molecolare, è quello che i caratteri importanti da un punto di vista economico sono tutti controllati da molti geni (per questo si dicono caratteri quantitativi), situati in punti diversi del nostro genoma cioè su cromosomi diversi. Questo ha ricevuto moltissime conferme proprio da ricerche biotecnologiche.

Per fare un esempio, il controllo genetico di tre resistenze importanti nell’orzo è molto complesso e legato a fattori genetici che sono localizzati su tutti i cromosomi, ammesso anche che la tecnica di “gene editing” sia molto precisa, dove dovremmo andare a tagliare?“

(ved., https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2018/12/31/organismi-geneticamente-modificati-e-nuove-biotecnologie/

Anche Daniela Conti, in “Nuova Biologia”, il 7.5.2022 (ved. https://nuovabiologia.it/il-giardino-incantato-dellediting/), così precisava:

Il modello di miglioramento genetico fondato sul considerare un organismo come il prodotto unicamente di un DNA che è poco più della sommatoria di singoli geni e che funziona nel totale isolamento del suo ambienteè stato dimostrato falso dalle recenti scoperte di genetica ed epigenetica.

Oggi la scienza ha accertato che il sistema genetico è costituito da DNA + RNA + proteine, che interagiscono tra loro e con l’ambiente.

Si tratta di passare da un modello meccanico e riduttivo a un modello sistemico e interattivo. Ogni singolo elemento – anche la proteina CAS 9 – non è riducibile né alla sequenza nel DNA, né alla sua funzione, in questo caso quella di togliere il DNA. CAS 9 non è una macchina, né una “forbicina” da maneggiare sapientemente per ottenere ciò che si vuole. CAS 9, come qualunque altro elemento di un sistema vivente, è essa stessa un sistema che, momento per momento, ha la potenzialità di interagire con ogni atomo/segnale presente nel contesto in cui si trova. Credo legittimo supporre che l’imprevedibilità di CAS 9 (ma potrei dire anche del DNA) dipende proprio da questo”.

. PERICOLOSITÀ DEI VEGETALI DI “NUOVA MUTAGENESI NGT,NBT E/O TEA, POSSIBILE  CONNESSIONE CON IL COVID-19 LORO SPERIMENTAZIONE IN CAMPO INACCETTABILE

In proposito bisogna, ancora, aggiungere e chiarire che i mangimi con cui si nutrono in Italia e nella UE gli animali di alta e bassa corte, sono in gran parte vegetali GM che potrebbero essere fonte indiretta dell’attuale pandemia / endemia tramite il trasferimento genico orizzontale (TGO) che trasmette il virus e/o il batterio dal vegetale all’animale e dall’animale all’uomo con le carni con cui si nutre.

Trasferimento genico orizzontale (TGO), tra specie diverse, osservato e fotografato, di recente, da un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Indiana USA (ved. rivista “Nature Microbiology”, 2018).

Una conferma, sempre indiretta, di tutto ciò la si può ricavare dal 12° “considerando” del Regolamento UE n. 1043/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni… per uso umano contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) che ammette come possibile fonte di tale pandemia i vegetali GM utilizzati per produrre vaccini.

Recita, infatti, tale 12° “considerando” “La COVID-19 è una malattia complessa che incide su molti processi fisiologici. Potenziali trattamenti e vaccini sono attualmente in fase di sviluppo. Alcuni dei vaccini in fase di sviluppo contengono virus attenuati o vettori vivi, che possono rientrare nella definizione di OGM”.

In merito alla sperimentazione, questo Regolamento prevede, altresì, che: “lo sponsor (operatore del settore) non è tenuto a munirsi di autorizzazione scritta alcuna, dell’autorità competente, per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, ai fini di ricerca e sviluppo, per la creazione di medicinali e vaccini contenenti OGM, o da essi costituiti, destinati alla prevenzione o alla cura della malattia da coronavirus COVID-19” (ved. artt. 2 e 3 del Reg.to, cit.).

Tali disposizioni, in deroga alla Direttiva 2001/18/CE, si applicano, sempre per il Regolamento indicato, fino a quando “La COVID-19 sia dichiarata una pandemia dall’OMS oppure finché sarà applicabile un atto di esecuzione con il quale la Commissione UE riconosce una situazione di emergenza sanitaria pubblica dovuta al COVID-19, in conformità all’articolo 12 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio” (art. 4, comma 1, del Reg.to, cit.).

In sostanza, risulta senza senso una sperimentazione in campo aperto che dura 18 mesi (di fatto 12 mesi e anche meno), stabilita con decretazione di urgenza in materia agraria in cui si debbono necessariamente considerare tempi lunghi per valutare i risultati e gli effetti di qualsivoglia coltivazione, come chiaramente richiesto dal più volte richiamato 17° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE che esige in capo al vegetale, modificato tramite “transgenesi”, “mutagenesi” e/o “cisgenesi”, la presenza di “una lunga tradizione di sicurezza”, presenza, si ripete, che 18 e/o 12 mesi di sperimentazione non potranno mai dimostrare, come chiarito anche dalle citate sentenze della Corte di Giustizia UE del 25 luglio 2018, C-528/16 e del 7 febbraio 2023, C-688/21, in relazione agli OGM parificati ai vegetali di “nuova mutagenesi” e/o “cisgenesi” compresi i vegetali “Clearfield”, modificati tramite “nuova mutagenesi”.

Aggiungasi che risulta, altresì, impossibile a queste sperimentazioni verificare l’impatto relativo all’inquinamento irreversibile delle aree agricole di cui al citato 4° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE, ovvero gli effetti sulla biodiversità, o sulla coesistenza, possibile o meno, di questi vegetali con quelli convenzionali e/o biologicicoesistenza, al presente, non ammessa ai sensi del D.Lgs 14 novembre 2016, n. 227 (di attuazione della Direttiva EU 2015/412 che modifica la Direttiva 2001/18/CE) e dalla sentenza n. 116 n. del 2006 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8 della legge n. 5 del 2005 che recita: “per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 (sulla coesistenza di OGM e non OGM) fino all’adozione dei singoli provvedimenti di cui all’articolo 4, le colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, non sono consentite”.

Questo articolo (con l’eccezione) è stato, si ripete, dichiarato incostituzionale dalla predetta sentenza.

Si può ritenere, in sostanza, aderendo all’indirizzo, in merito, della Corte Costituzionale (sentenza del 23 maggio 2007, n. 171) che la norma “intrusa”, da censurare sotto il profilo costituzionale (inserita nel decreto legge n. 39 del 2023 dal Parlamento in sede di conversione), ossia l’articolo 9bis, cit., si connota per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge in cui è aggiunta, mancando, tra l’altro, ogni motivazione congrua, ossia “l’urgenza” relativa al periodo di 18 mesi stabilito per sperimentazioni che dovrebbero durare diverse annate agrarie per poter valutare utilmente i relativi risultati, evidenziando, nel contempo, la medesima Corte (sent. del 16 febbraio 2012, n. 22), anche la presenza di un uso improprio del potere di conversione del Parlamento facendo venir meno la necessaria omogeneità della stessa legge di conversione rispetto al decreto-legge, ai sensi dell’articolo 77, c. 2, della Costituzione (ved., altresì, Corte Costituzionale, sent. 23 agosto 1988, n. 400). In proposito si ricorda che il Presidente della Repubblica dell’epoca, in data 29/3/2002, rinviò alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4contestando un’attinenza soltanto indirettaalle disposizioni dell’atto originariodegli emendamenti aggiunti in sede di conversionespezzando, con ciò, il nesso di interrelazione funzionale necessario tra il decreto legge e la legge di conversione, fatto presente, invano, da European Consumers all’attuale Presidente della Repubblica con esposto dell’8.6.2023, per quel che riguarda l’art. 9bis in questione.

Peraltro, ci si chiede come possa essere urgente una verifica e/o “una sperimentazione” dall’esito incerto (positivo o negativo), con un’azione (la sperimentazione in campo aperto) il cui danno all’ambiente e all’agricoltura è certo, tanto che lo stesso legislatore ha ritenuto necessario disporre (illegittimamente) non applicabile a tale sperimentazione (del citato art. 9 bis, c. 5°) il dettato dell’art. 8 commi 6 e 2 punto c), del D.lgs. n. 224/2003, ossia “la valutazione del rischio” per l’agrobiodiversità e per l’ambiente.

In sostanza, dare per scontato che queste modifiche, indotte artificialmente dall’uomo, siano innocue per la salute umanaanimale e per l’ambiente, significa ritenere inutili le sperimentazioni stesse dato che i risultati si considerano benefici a prescindere. In altri termini, la sperimentazione si attiva proprio per compiere verifiche non per ritenere acquisito il risultato che potrebbe, al contrario, essere dannoso, si ripete, alla salute umanaanimale e per l’ambiente.

Tanto più ove si consideri anche il dettato dell’articolo 26 quater, c. 3, del D.lgs 224/2003 “sulle misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale” (di attuazione della Direttiva 2001/18/CE) che nell’elencare, al comma 1, questi motivi che permettono tali divieti o limitazioni (tra cui, obiettivi di politica ambientalepianificazione urbana e territorialeuso del suoloimpatti socio economiciesigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodottiobiettivi di politica agricolaordine pubblico), così dispone:

Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g (ordine pubblico)… le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte… in ogni caso, le misure di cui al comma 1 (sopra elencate n.d.r.) non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della Direttiva 2001/18/CE del presente decreto e del Regolamento CE n. 1829 del 2003”.

. COMPETENZA REGIONALE IN AGRICOLTURA DISATTESA CONTROLLI INESISTENTI

Senza considerare, infine, il problema delle competenze regionali in agricoltura (artt. 117 e 120 Cost.) che vanno a confliggere con questa normativa nazionale (art. 9bis, cit.la quale, di fatto, regola l’uso e la produttività delle stesse aree agricole regionali.

Quando, infatti, si ammette la sperimentazione in campo aperto di vegetali parificati agli OGM dalla Corte di Giustizia UE, si incide sull’uso di queste aree agricoleinquinandole, nel contempo, irreversibilmente e contravvenendo, con ciò, al dettato dei più volte richiamati 4° e 5° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE, che impongono, tra l’altro, come sopra rilevato, il rispetto del principio di precauzione, in relazione, soprattutto, al non ipotetico inquinamento irreversibile delle aree agricole, che gli OGM provocano impedendo che sulle stesse si possano, in futuro, coltivare vegetali convenzionali e/o biologici che crescerebbero, se ciò avvenisse, invariabilmente OGM (vegetali dominanti).

Problema, questo, che riguarda anche i vegetali NBT, NGT e/o TEA da parificare agli OGM quanto agli effetti in campo, come rilevato dalle citate sentenze della Corte di Giustizia UE e dai risultati concreti descritti, per quel che riguarda il riso “Clearfield”, modificato tramite “nuova mutagenesi” con intervento diretto umano sul suo DNA e sui suoi geni.

Ma problema, questo, dell’inquinamento irreversibile delle aree agricole, che non sembra sia stato considerato con la dovuta attenzione sia dalla Commissione UE con lo studio frettoloso relativo agli NGT (NBT e/o TEA), rimesso al Consiglio UE, in data 29 aprile 2021, che così, tra l’altro, conclude: “l’attuale legislazione dell’unione sugli OGM non è idonea a disciplinare le piante NGT ottenute mediante “mutagenesi” o “cisgenesi mirate” e i prodotti (compresi alimenti e mangimi) da essi derivati e che tale legislazione deve essere adattata alle esigenze scientifiche e tecniche e ai progressi in questo settore”sia dalla “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio su piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche e sui loro alimenti e mangimi…”, del 5.7.2023, che, pur seguendo il parere indicato della Commissione UE, così nella relazione si esprime (pagina 5) “la presente proposta condivide gli obiettivi relativi all’agricoltura e alla produzione alimentare sostenibili con la normativa dell’Unione sulla produzione biologica (Regolamento UE 2018/848, sui prodotti biologici).

Il Regolamento sui prodotti biologici vieta l’uso di OGM e alimenti e mangimi geneticamente modificati nella produzione biologica. In base a questa proposta (del 5.7.2023), il divieto continua ad applicarsi a tutti gli impianti NGT e agli alimenti e mangimi che rientrano nel suo campo di applicazione. Ciò è coerente con il Regolamento sui prodotti biologici perché l’uso di nuove tecniche genomiche è incompatibile con l’attuale concetto di produzione biologica nel Regolamento UE 2018/848 e l’attuale percezione dei consumatori dei prodotti biologici, affermando con questo, implicitamente, che tali NGT sono in grado di inquinare irreversibilmente questi prodotti biologici, ma, evidentemente, anche i prodotti convenzionali che sono coltivati da chi continua a rifiutare sia gli OGM che gli NGT (NBT e/o TEA), nel concreto considerato vittima sacrificale da immolare sull’altare della sperimentazione di massa, come è accaduto e sta avvenendo con i c.d. “vaccini” anti COVID-19, con il risultato, a tutti noto, di essere passati da uno stato di pandemia ad uno stato di endemia da trattare e “curare” come un qualsiasi vegetale GM e/o NGT, NBT e/o TEA, come le vicende del riso “Clearfield hanno dimostrato per più di 18 anni di coltivazione in Italia, descritte ampiamente in premessa.

CONSUMATORI NON INTERPELLATI E/O NON AVVERTITI IN MERITO.i consumatori sono mai stati interpellati e/o avvertiti in merito, tanto che hanno appreso che il riso “Clearfield, ottenuto tramite “nuova mutagenesi”, era da parificare agli OGM, non dalla Commissione UEné dal Parlamento UE, nè dal Consiglio UE, né, in Italia, dall’Ente Risi che svolgeva e svolge compiti di ricerca e tutela del prodotto e del consumatore, ma dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 2018 e del 2023, cit..

Come, allora, credere ancora alla Commissione UE, al Parlamento UE, al Consiglio UE, all’EFSA se per tanto tempo non sono stati in grado di avvertire i consumatori di quanto stava accadendo?

Ad ogni buon conto in merito a questa protezione che, a livello comunitario, si intende, comunque, garantire da ogni inquinamento dei vegetali biologici (ma, si aggiunge, anche dei vegetali convenzionali) da parte dei vegetali NGT, NBT, e/o TEA, sembra opportuno rifarsi a quanto la Commissione UE, propose agli Stati membri, sotto forma di orientamenti non vincolanti, per impedire ogni inquinamento dei prodotti biologici e convenzionali da parte degli OGM (ora da parte degli NGT, NBT, e/o TEA) con la Raccomandazione del 23 luglio 2003 (2003/556/CE) e la Raccomandazione del 13 luglio 2010 (2010/C200/01) che, tra l’altro, così si esprimeva: “E’ riconosciuto che molti dei fattori determinanti, in questo contesto, variano in funzione delle condizioni nazionali, regionali e locali”.

“Di conseguenza, è opportuno che le misure per evitare la presenza involontaria di OGM (ora di NGT, NBT, e/o TEA) nelle colture convenzionali e biologiche siano stabilite a livello nazionale e talvolta regionale o locale” (punto 1.3 della citata Racc. del 13 luglio 2010)”.

In proposito, si deve ricordare che questa coesistenza sia del tutto impossibile in un territorio, come quello italiano, che da un punto di vista orografico presenta peculiarità che non permettono isolamenti colturali praticabili e sostenibili nel breve, medio e lungo periodo.

Questo comporta che viene meno, almeno per quel che riguarda il territorio nazionale, lo stesso presupposto su cui si fonda la coesistenza in itinere, ossia che sia possibile far coesistere le coltivazioni NGT, NBT, e/o TEA con le coltivazioni biologiche e convenzionali senza che le prime inquinino le seconde.

Quanto alla Raccomandazione della Commissione UE del 13 luglio 2010 (2010/C200/01) non entra nello specifico tecnico utile per attuare tale coesistenza.

Specifico tecnico indicato, invece, dalla precedente Raccomandazione del 2003, cit., abrogata da quella del 2010, cit., che, comunque, resta punto di riferimento valido per comprendere le operazioni che dovrebbe concretare l’imprenditore agricolo per non inquinare, ora con gli NGT, NBT, e/o TEA, l’ambiente circostante ovvero i vegetali biologici e convenzionali.

Queste operazioni sono tali e tante e così complesse che si resta sgomenti quando si pone mente alle misure necessarie per proteggere dagli NGT, NBT, e/o TEA non solo questa o quella Regione ma l’intero territorio agricolo nazionale. Esse, in particolare, riguardano:

1) la preparazione delle operazioni di semina, di impianto e di lavorazione del suolo, volte a:

fissare le distanze di isolamento tra campi,

creare zone cuscinetto,

installare trappole e barriere per il polline,

applicare sistemi di rotazione colturale,

pianificare il ciclo di produzione vegetale,

ridurre le dimensioni dello stock di sementi attraverso l’efficace lavorazione del terreno (evitare gli aratri a versoio dopo la raccolta della colza oleaginosa),

gestire le popolazioni ai bordi degli appezzamenti ricorrendo anche all’uso di erbicidi selettivi o di tecniche integrate di lotta contro le piante infestanti,

scegliere le date di semina ottimali,

manipolare le sementi con attenzione, per evitare mescolanze, imballarle separatamente, etichettarle individualmente e conservarle in locali distinti,

utilizzare varietà che producono poco polline,

pulire le macchine seminatrici prima e dopo l’uso,

combattere e distruggere le piante spontanee;

2) Il trasporto e il magazzinaggio, che devono:

garantire la separazione fisica di colture NGT e non NGT dopo il raccolto e fino al punto di vendita,

attuare sistemi adeguati per il magazzinaggio delle sementi,

evitare perdite del raccolto durante il trasporto fino all’azienda.

Se, poi, si considerano i necessari controlli della P.A. nei confronti di 1 milione quasi di imprese agricole per il rispetto di queste operazioni al fine di impedire ogni infrazione ed ogni inquinamento, con pronta sanzione per chi sbaglia, ci si perde.

Tenendo conto, infatti, dell’oggetto del nostro esame, si può ritenere che a pagare sia solo chi sbaglia, o non piuttosto l’intera collettività e l’agricoltura convenzionale e biologica che, inquinato l’ambiente con vegetali dominanti, quali gli NGT, NBT, e/o TEA, non sarà più in grado di produrre vegetali biologici e convenzionali?

Ecco il vero danno. Irreparabile!

Nè si può ignorare il problema delle distanze tra fondi a coltivazione opposta (NGT e non NGT) che, comunque stabilite, andrebbero a privare del diritto di continuare a coltivare prodotti biologici e convenzionali non pochi agricoltori. In altri termini, ci si troverebbe di fronte a problemi giuridici e colturali insolubili.

Si prenda, ad esempio, la rotazione agraria annuale. Quale rotazione sarà possibile e a quali condizioni? Quale piano colturale realizzare e con quali modalità? Quali vincoli per i terreni limitrofi e a quali distanze? E per quanto tempo questi vincoli? La Raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, abrogata, suggeriva addirittura la formazione di Catasti particolari e di Registri aziendali.

Insomma, un vero sconvolgimento produttivo del tutto ingestibile a fronte del nulla, ovvero di vantaggi inesistenti, come rilevato in più parti di questa memoria, prendendo a parametro il riso “Clearfield” che, quale NGT, la Corte di Giustizia UE con le sentenze, vincolanti, del 25 luglio 2018, C-528/16 e del 7 febbraio 2023, C-688/21 ha parificato, per gli effetti in campo, agli OGM.

Se, poi si considera il contenuto dell’art. 117 della Costituzione, si potrà notare come la materia della “ricerca scientifica e tecnologica (ivi compresa la sperimentazione) e sostegno all’innovazione per i settori produttivi (ivi compresi quelli agricoli)”, appartiene alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni e non a quella esclusiva dello Stato.

Risulta, pertanto, incomprensibile come sia stato possibile ritenere legittimo, sotto il profilo costituzionale, il dettato dell’art. 9 bis (della legge n. 68 del 2023) sulla sperimentazione in campo aperto dei vegetali NGT, NBT, e/o TEA, dopo averli considerati vegetali non GM (contrariamente a quanto rilevato dalle più volte richiamate sentenze vincolanti della Corte di Giustizia UE del 2018 e del 2023) e dopo aver disposto la non applicabilità dell’art. 8, commi 6 e 2, lett. c) del D.lgs, n. 224 del 2003, ossia che impone “la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità e per l’ambiente in contrasto eclatante con il principio di precauzione di cui al 4°, 5°, 6° e 8° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE ancora vigente e con molte leggi regionali in materia di ricerca in agricoltura, ivi compresa la legge n. 15 del 2006 e relativo regolamento (di attuazione della stessa) n. 15 del 2007, della Regione Lazio, il cui art. 2 (del citato regolamento) sulla sperimentazione in ambiente “chiuso e confinato” dei vegetali GM (da parificare, si ripete, per la Corte di Giustizia UE, cit, ai vegetali NGT, NBT, e/o TEA), così, al comma 1 dell’art. 2, cit., dispone:

1 – Ai fini dell’attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge (n. 15), si definisce “ambiente chiuso e confinato” una struttura diversa dal laboratorio, di tipo permanente, dotata di pareti, tetto e pavimento progettata ed utilizzata per la coltivazione di piante, adottando specifiche misure di contenimento al fine di limitare il contatto dell’organismo transgenico con l’ambiente naturale ed evitare il trasferimento dei transgeni a microrganismi e piante sessualmente compatibili”.

Ora come sia, altresì, possibile collimare queste disposizioni regionali in tema di ricerca e sperimentazione con quella sperimentazione in campo aperto dei vegetali NGT, NBT e/o TEA (da parificare agli OGM quanto agli effetti in campo), di cui all’art. 9 bis, cit., è problema che il legislatore nazionale non si è posto, tanto più quando si rileva che il legislatore regionale ha sempre provveduto a rispettare, in simili materie, il principio di precauzione in aderenza alla normativa comunitaria, ivi compresi il 4°, 5°, 6° e 8° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE.

Se, infatti, si consulta l’art. 1 della legge regionale del Lazio n. 15 del 6 novembre 2006 (in materia di OGM) si potrà notare che lo stesso così specifica al comma 1, dell’art. 1:

1 – La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell’azione preventiva di cui all’art. 174 del trattato della Comunità europea e dell’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM… Tutela le risorse genetiche del territorio, nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l’ambiente derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati e detta ulteriori disposizioni… per la ricerca in materia di OGM”.

In sostanza, avendo lo Stato invaso in forma eclatantesostituendola completamentela competenza delle Regioni in materia di ricerca (come in materia agricola) European Consumers insiste perché le Regioni medesime si attivino presso la Corte Costituzionale per far dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 9 bis della l. n. 68 del 2023, cit.

Ove ciò non dovesse accadere, non resta ai consumatori elettori l’opportunità di far valere le proprie gravissime ragioni proponendo un referendum abrogativo, del citato art. 9 bis della l. n. 68 del 2023 che, di fatto, assumerebbe anche la veste di un referendum consultivo sugli OGM e sui vegetali analoghi ovvero sugli NGT, NBT, e/o TEA.

Ciò chiarito sulla “legislazione concorrente” tra Stato e Regioni, ex art. 117 della Costituzione, si deve ancora osservare che le proposte che stanno emergendo a livello comunitario (Commissione UE, Parlamento UE, Consiglio UE, EFSA) sembrano voler radicalmente modificare il dettato della Direttiva 2000/18/CE.

In particolare, secondo queste Istituzioni comunitarie e l’EFSAnon vi sono pericoli specifici legati a mutagenesi o cisgenesi mirate perché nella mutagenesi mirata, il potenziale di effetti indesiderati, come gli effetti fuori bersaglio, può essere significativamente ridotto rispetto alla transgenesi o all’allevamento convenzionalePertanto, a causa del modo in cui funzionano queste nuove tecniche, e rispetto alla transgenesi, potrebbe essere necessaria una minore quantità di dati per la valutazione del rischio di queste piante e dei prodotti che ne derivano” (ved. “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio su piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche e sui loro alimenti e mangimi”, pag. 2, pubblicata dalla Commissione UE in data 5.7.2023; ved. anche “Leonardo”, Rai 3, trasmissione TV delle ore 14,50 del 13.10.2023).

Queste Istituzioni, quindi, garantiscono che, con dette tecniche emergenti NGT, NBT, e/o TEA, rischi reali di danni all’agricoltura e all’ambiente non ce ne sono e che, dunque, si può procedere a sostituire il principio di precauzione con quello di equivalenza tra vegetali convenzionali e biologici e i vegetali modificati con le indicate tecniche e di superare la necessaria presenza di “una lunga tradizione di sicurezza” (di cui al 17º “considerando” della Direttiva 2001/18/CE) con il principio di proporzionalità, ossia che sono molto più elevati i benefici che tali tecniche apportano che i danni che ne possono derivare.

Queste le garanzie e le rassicurazioni dei citati Organismi in merito.

Ma l’EFSA (che si è associata a queste proposizioni comunitarie) con sede a Parma, dove era quando, a poca distanza dalla sede centrale medesima, si coltivavano e si coltivano vegetali “Clearfield”, ovvero il riso “Clearfield” con i risultati sopra descritti? Risultati, si ripete, rilevati dalla Corte di Giustizia UE ma non dai citati Organismi che, senza fondarsi su studi di incerta affidabilità, avrebbero potuto, tramite l’invio di propri funzionari, valutare direttamente in campo la realtà.

Se questi Organismi di tutto ciò non si sono accorti, come possono ora garantire la fondatezza di quanto affermano, e sostenere l’opportunità di sostituire il principio di precauzione con quello di equivalenza ed introdurre il principio di proporzionalità stante l’utilità maggiore che ne deriverebbe all’agricoltore e al consumatore?

. PERICOLOSITÀ DEL GLIFOSATO DISERBATE MICIDIALE ANCORA AMMESSO  

Ma queste garanzie e rassicurazioni delle citate Istituzioni sono intervenute anche riguardo al glifosato”, l’uso “lecito” del quale sta per essere prorogato ancora una volta a livello comunitario, la cui nocività per la salute umana ed animale e per l’ambiente e gli ecosistemi è ben nota da anni.

In proposito sarà sufficiente riportare quanto il fitopatologo Don Huber, professore emerito alla Purdue University (ancora attivo nell’ambito della ricerca) scrisse al Segretario per l’Agricoltura USA, Tom Vilsack, il 16 gennaio 2011 (ved. la rivista “Nexus”, New Time n. 107, vol. VI, dic. 2013/gen. 2014), anche, al presente, Segretario per l’Agricoltura USA nel Governo Biden, che facendo riferimento al “glifosato così, tra l’altro, si esprime:

“Egregio Segretario Vilsack, una équipe di autorevoli scienziati esperti in piante e animali ha recentemente portato alla mia attenzione la scoperta di un agente patogeno, visibile solo al microscopio elettronico, che appare altamente nocivo per la salute delle piante, degli animali e probabilmente degli esseri umani. In base all’analisi dei dati disponibili, il patogeno è diffuso, molto pericoloso e si trova in concentrazioni elevate soprattutto nella soia e nel mais Roundup Ready (R.R.), il che suggerisce un legame con il gene RR o più plausibilmente con la presenza di Roundup. Questo organismo appare nuovo per la scienza…

È stato trovato in concentrazioni elevate nei mangimi di soia e mais Roundup Ready, nelle borlande, nei mangimi fermentati, all’interno dello stomaco dei suini e nella placenta di suini e bovini…

Per esempio, 450 su 1000 giovenche da latte alimentate con l’insilato di frumento hanno avuto aborti spontanei. Nello stesso periodo, fra altre 1000 giovenche della stessa mandria, nutrite con fieno, non ci sono stati aborti. Sono state confermate elevate concentrazioni del patogeno nell’insilato di frumento, su cui presumibilmente sono stati usati i diserbanti al “glifosato”…

Riepilogando… è urgente esaminare se gli effetti collaterali dell’uso del “glifosato” possono aver facilitato la crescita di questo patogeno o aver aggravato i danni alle piante o animali ospiti indeboliti.

E’ ben documentato che il “glifosato” promuova i patogeni del suolo, ed è già stato implicato nella diffusione di oltre 40 tipologie di malattie delle piante, di cui smantella le difese attraverso la chelazione dei nutrienti vitali, e riduce la biodisponibilità dei nutrienti nei mangimi, il che a sua volta può causare disturbi negli animali. Per valutare correttamente questi fattori, richiediamo l’accesso ai dati pertinenti in possesso dell’USDA (Ministero dell’Agricoltura USA)”.

. DANNO IRREVERSIBILE AI VEGETALI BIOLOGICI, CONVENZIONALI E ALLA BIODIVERSITÀ. ECCESSO DI DELEGA

Peraltro, con le sperimentazioni in campo aperto di questi vegetali NGT, NBT e/o TEA, parificati agli OGM dalle più volte richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE del 2018 e del 2023, non solo si inquinano le aree agricole irreversibilmente e si azzerano le colture biologiche e convenzionali, ma si travolge anche la biodiversità dei vegetali. Lo stesso nostro Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF), nel presentare il “Piano sulla biodiversità di interesse agricolo”, il 14 febbraio 2008, a pagina 10 del medesimo, con preoccupazione osservava: “Un ulteriore problema per la conservazione della biodiversità è rappresentato dall’introduzione nell’ambiente gli organismi geneticamente modificati con il rischio di inquinamento genetico di specie naturali, di trasmissione ad erbe infestanti della resistenza agli erbicidi, di evoluzione di parassiti più resistenti, di permanenza di tossine nel terreno, di aumento dell’uso di erbicidi, di scomparsa di alcune specie di insetti, di riduzione della biodiversità.

Le conseguenze della perdita di biodiversità riguardano non solo la qualità della vita, ma la possibilità della vita sul pianeta terra, in quanto la variabilità genetica una volta perdutanon è più recuperabile sia per le presenti che per le future generazioni”.

Come si noterà, tutto quanto osservato in questo “Piano sulla biodiversità” dal MiPAAF nel 2008 è una descrizione fedele del contenuto dei nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, approvati dal Parlamento con legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1 (entrata in vigore il 9 marzo 2022; ved. G.U. del 22.2.22, s.g. n. 44) che recita:

Art. 1 – 1. All’art. 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La Repubblica… tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemianche nell’interesse delle future generazioniLa legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Art. 2 – 1. All’art. 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola “danno” sono inserite le seguenti: “alla salute, all’ambiente”; b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ambientali”.

E’ evidente che al legislatore, quando ha approvato l’art. 9bis, cit. sulla coltivazione in campo aperto, a fini sperimentali, dei citati vegetali NGT, NBT e/o TEA, parificati agli OGM, è “sfuggito” il nuovo dettato di questi articoli 9 e 41 della Costituzione che, ictu oculi, risulta illegittimo sotto il profilo costituzionale.

Ma, al presente, anche allo stesso Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è “sfuggito” il contenuto del richiamato “Piano sulla biodiversità” del 2008, quando nei D.Lgs. 18 e 20 del 2021, contenenti Testi Unici della legislazione sulla vite, le piante da frutto e le ortivele sementi (pubblicati nelle G.U. del 23, 25 e 27 febbraio 2021) ha reintrodotto la possibilità, a certe condizioni, di coltivare vegetali GM sul suolo nazionale, consumando un chiaro eccesso di delega di cui all’articolo 11 della L. n. 117 del 2019, rivolta a raccogliere, in appositi Testi Unici, tutte le norme vigenti in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei.

In particolare, il Parlamento, nel rilasciare al Governo, sullo schema dei D.Lgs. esaminati, un parere condizionato così, tra l’altro, precisava (ved. Atti Commissione XIII Agricoltura, Camera dei Deputati, del 13.1.2023):

“Ritenuto che:

La Direttiva UE 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter);

lo schema di decreto legislativo in esame, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, gli OGM, appare, pertanto, non coerente con il quadro normativo di riferimento, dove vige il generale divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto;

in ragione di tale divieto, non esiste alcuna norma che disciplini la coesistenza tra le produzioni agricole presenti sul territorio nazionale, in particolare quelle biologiche, per le quali è vietata la presenza di OGM, e la coltivazione di prodotti geneticamente modificati;

il provvedimento appare altresì in netto contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della già richiamata legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura», oltre che non in linea con gli indirizzi dell’Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo («Green New Deal», «Strategia sulla Biodiversità per il 2030») e alla sicurezza dei prodotti alimentari («Farm to Fork»);

Ritenuto, altresì, che:

il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 Luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l’impiego di “nuove tecniche di miglioramento genico” (New breeding techniques – NBT) o genome editing, in considerazione degli elevati rischi per l’ambiente e la salute umana;

considerato, infine, che:

l’inserimento, nello schema, di decreto legislativo in esame, di disposizioni inerenti gli OGM appare non coerente con i principi e i criteri direttivi contenuti nell’articolo 11, comma 1, della legge di delega sopra richiamata (n. 117 del 2019), dove non si fa riferimento alcuno alla necessità di disciplinare gli organismi geneticamente modificati…

Tanto premesso

la Commissione esprime parere favorevole        con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: a) sia introdotta una disposizione volta ad escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento gli organismi geneticamente modificati (OGM)…

2) conseguentemente

siano soppressi negli artt. 3, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 35, 38, 44, 74, 81 il…”. (sugli OGM).

“Notazioni/ingiunzioni” similari sono ripetute per gli altri schemi sulle piante da frutto e delle ortive, e sulla vite, divenuti, poi, D.Lgs. nn. 20, 18 e 16 del 2021, cit.

Il Governo dava seguito a questi inviti del Parlamento, con gli articoli 1 dei richiamati D.lgs., statuendo: “Il presente decreto non si applica ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate…” (articolo 1, comma 2, D.lgs n. 20/21);

Il presente decreto non si applica alle varietà geneticamente modificate” (articolo 1, comma 6, D.lgs. n. 18/21), e similmente per il D.lgs. n. 16/21, che, all’articolo 1, comma 3, recita “il presente decreto non si applica alle varietà di viti geneticamente modificate”.

Ma, inopinatamente, il medesimo Governo introduceva negli stessi D.lgs. un articolo 87con cui regolava compiutamente la produzione e coltivazione dei richiamati OGM, come se si trattasse di varietà ammesse e registrabili e non avesse dichiarato e disposto, negli articoli 1 in parola, che questi D.lgs. non riguardavano, nè regolavano gli OGM.

Che dire? Si resta sgomenti di fronte a simili comportamenti che ignorano le più elementari regole di correttezza e di rispetto degli interessi collettivi e dei cittadini, rappresentati dal Parlamento, tanto più quando si è modificata dallo stesso Governo la dizione “Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” in “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” per rimarcare, in merito, la sovranità primaria dei medesimi su ogni altro interesse di gruppi nazionali ed internazionali e il contenuto dell’art. 1 della Costituzione per il quale: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Ciò precisato, sembra opportuno richiamare il dettato dell’art. 76 della Costituzione per il quale: “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. Su questi principi e criteri direttivi e sulla definizione dell’oggetto il Parlamento ha ribadito per tutti i D.lgs. n. 16, 18 e 20 del 2021, cit, come già osservato, che “l’inserimento, nello schema di decreto legislativo in esame, di disposizioni inerenti gli OGM appare non coerente con i principi e i criteri contenuti nell’articolo 11, comma 1, della legge di delega sopra richiamata (n. 117 del 2019) dove non si fa riferimento alcuno alla necessità di disciplinare gli organismi geneticamente modificati”. Ma una volta disattesa questa sollecitazione del Parlamento, i citati D.lgs. hanno superato la delega anche sui principi e i criteri direttivi contenuti nel comma 3°, lett. c), del richiamato articolo 11, per il quale: il Governo è tenuto… c) alla risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati”.

Ci si domanda: l’art. 87 dei D.lgs. menzionati risponde a questi criteri, è privo di contraddizioni insanabili e/o inconciliabili, ad esempio, con l’articolo 1 degli stessi decreti, è in linea con il contenuto delle sentenze, vincolanti, della Corte di Giustizia UE in merito, del 25 luglio 2018, C-528/16 e 7 febbraio 2023, C-688/21 che, implicitamente, avallano il divieto di molti Stati UE, compresa l’Italia, di coltivare OGM e vegetali analoghi, quali NGT, NBT e/o TEA?

Ma il Parlamento, con il 3° commalett. b), dell’art. 11, cit., ha delegato il Governo anche al “coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridicalogica e sistematica e per adeguareaggiornare e semplificare il linguaggio normativo”.

Di tutto ciò non c’è traccia nell’art. 87 dei citati D.lgs.nn. 18 e 20/21 rendendo evidente l’eccesso di delega consumato dal Governo che comporta la dichiarazione di incostituzionalità, della parte dei decreti che eccede i criteri e i principi direttivi contenuti nella legge di delega (art. 11, l.n.  117/2019), ivi compresi i più volte indicati art. 87 dei D.lgs. n. 18 e 20, pubblicati nella G.U. del 25, 27 febbraio 2021 (s.g., supplemento ordinario).

ANTIBIOTICI: LORO EFFICACIA BLOCCATA DAGLI OGM

Si deve, ancora, aggiungere sugli OGM, reintrodotti, come rilevato, surrettiziamente dal Governo (contro il parere del Parlamento), nei T.U. citati che, ai sensi del 22° considerando della Direttiva 2001/18/CE, “è opportuno tenere particolarmente conto della questione dei geni della resistenza agli antibiotici nell’effettuare la valutazione del rischio degli OGM contenenti siffatti geni”.

Intervistato il prof. Pietro Perrino (già Dirigente di Ricerca del CNR) sul “Perché no agli OGM”, così si esprimeva:

Si può rispondere in poche parolegli OGM sono inutili e dannosiInutili perché, come dimostrano i dati, non è vero che gli OGM producono più delle colture convenzionali (biologiche e non) e, quindi, non è vero che sono necessari per sfamare il mondoDannosi perché, come ampiamente dimostrato dalla letteratura (deliberatamente ignorata o elusadeterminano disturbi fisiologici e neoplasie negli animali alimentati con cibi transgenici (OGM), senza parlare della diffusione della resistenza agli antibiotici, in quanto il DNA transgenico reca con sé DNA resistente agli antibiotici, che i produttori di OGM sono costretti ad inserire per riconoscere in laboratorio le cellule realmente trasformate, cioè quelle resistenti all’antibiotico.

Senza questo marcatore non riuscirebbero ad individuare le poche cellule trasformate, su milioni di cellule trattate…

Questo significa che il DNA transgenico contenuto nei prodotti animali arriva anche nel corpo degli esseri umani che mangiano tali prodotti.

Certo (continuava il prof. Perrino) è duro accettare il fatto che istituzioni come la FDA (Food and Drug Administration) e l’EFSA (European and Food Security Administration), create per sorvegliare sulla sicurezza alimentare, spesso e volentieri approvano l’introduzione, la coltivazione e l’uso degli OGM… È un vero problema di sanità pubblica ignorato anche dai Ministeri che dovrebbero occuparsi della nostra salute”.

PROFESSOR INFASCELLI, UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI. Sul punto, studi (2010-2012) del prof. Infascelli, dell’Università Federico Il di Napoli, hanno documentato l’imprevisto e inquietante passaggio del DNA transgenico attraverso il tratto digestivo gastrointestinale di capre gravide, con successivo riscontro nel latte e poi nei tessuti dei capretti allattati secondo transito intestinale superato dal DNA transgenico. Risultati scientifici incontestati, ripetibili, che evidenziano pericoli gravissimi e permanenti ove il transgene codificante si integrasse nel genoma degli esseri umani, adulti o bambini, mortali nel tempo, concretando un rischio reale di genocidio.

Aggiungasi che la stessa G.U. (ser. gen. del 15/5/2012, n. 111, pag. 18), nel pubblicare il D.M. di ammissione dell’uso del Basta 200 (erbicida totale ad azione fogliare) contenente glifosinate ammonio puro, ne elenca i rischi: “H360Fd può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373 può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta se ingerita”.

 CONCLUSIONI

 Da tutto quanto precede si può fondatamente affermare che gli OGM e assimilati (NGT, NBT, e/o TEA) e i loro effetti devastanti sulla salute umana ed animale, sulla integrità e salubrità dell’ambiente e delle aree agricole non sono ipotesi di lavoro inconsistenti, ma realtà concrete già verificate da tenere, come tali, in seria considerazione, senza ignorarle o negarle, prima di raggiungere il punto di non ritorno ovvero l’inquinamento irreversibile dei suoli e la perdita di quella credibilità e qualità dei prodotti agricoli nazionali così apprezzati in ogni dove, anche, e soprattutto, a livello internazionale.

In tempi molto tristi si è affermato in passato, da profeti inascoltati, “con la pace nulla è perdutocon la guerra tutto può esserlo”.

Similmente ora, per mantenere integra la nostra sovranità alimentare (tanto decantata) che nessun trattato di pace ha limitato, si può affermare:

con il “convenzionale” ed il “biologico” nulla è perduto, con la “transgenesi” (OGM), la “cisgenesi” la nuova mutagenesi” (NGT, NBT e/o TEA) tutto può esserlo”.

 In altre parole, siamo in presenza di un dialogo tra sordi in cui nessuno ha il potere di imporre la propria scelta se non il consumatore elettore e il popolo al quale appartiene la sovranità (ex art. 1 della Costituzione) che, finalmente, dovrebbe essere interpellato direttamente sul da farsi, tenendo conto che la materia considerata non è cosa opinabile e o di natura politica, ma realtà vitale per l’esistere quotidiano delle presenti e delle future generazioni, ovvero il cibo e l’ambiente, rendendo improponibile ogni offerto compromesso in merito.

Ciò considerato, di fronte alla persistente e generalizzata inerzia delle diverse organizzazioni di cittadini e alle resistenze insuperabili di gruppi esigui ma potenti ad ogni livello nazionale, comunitario e internazionale, European Consumers propone di far valere le ragioni dei consumatori elettori tramite l’indizione di un referendum abrogativo, (ex art. 75 della Costituzione) dell’art. 9bis della l. n. 68 del 2023, e degli articoli 87 dei D.lgs. nn. 18 e 20 del 2021 nella parte in cui reintroducono la disciplina degli OGM in aperto ed insanabile contrasto con l’art. 1 dei medesimi D.lgs. nn. 18 e 20.

  • 9bis – LEGGE13 giugno 2023 n. 68 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. (23G00079) (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni

urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

ALLEGATO

…. Omissis ….

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni  urgenti in materia di genetica agraria). –

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

  1.  La richiesta di autorizzazione è notificata all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo  8 luglio 2003, n. 224. L’autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della  notifica, effettuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L’autorità nazionale competente invia copia della notifica all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L’ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all’autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, l’autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell’esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
  2.  Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
  3. All’esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
  4. Per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e  34  del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  6.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

… omissis ….


La pubblicazione scientifica sui nuovi OGM è un vero e proprio vademecum sui pericoli reali a danno della salute pubblica e soprattutto delle nuove generazioni, l’ambiente e il futuro della sovranità alimentare. Qualcuno risponda!

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