di Cinzia Marchegiani
Il Decreto Genova ha sollevato molti dubbi in merito all’articolo 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione. Dubbi in realtà e forti preoccupazioni che però lo stesso Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa respinge ‘senza se e senza ma’ con una nota pubblicata il 24 ottobre 2018 “La norma sui fanghi da depurazione punta a proteggere i cittadini e bloccare chi fino ad oggi ha sparso veleno nei campi”:
“Non parliamo di fanghi industriali, ma di quelli provenienti dalla depurazione di acque reflue derivanti da scarichi civili e da insediamenti produttivi dell’agroalimentare. Questi fanghi sono ricchi di sostanze organiche e vengono usati come ammendanti – aggiunge Costa – È lo stesso concetto del compost che anche a casa possiamo realizzare. Chi mischia i valori dei fanghi con quelli del suolo, dunque, o ignora completamente ciò di cui parla o è in cattiva fede”.
L’Associazione European Consumers però fa le pulci al succitato articolo che lo stesso ministro Costa invece difende e giustifica. Il Presidente di European Consumers, Marco Tiberti in merito invia una lettera molto articolata con dati specifici e leggi al Ministro Sergio Costa che qui di seguito lasceremo integra. Altresì lo stesso Tiberti ci informa che la missiva è stata inviata ai seguenti indirizzi del Ministero dell’Ambiente che hanno ricevuto la PEC:
segreteria.ministro@pec.minambiente.it (Segreteria del Ministro)
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it (Direzione generale per la protezione della natura e del mare (PNM))
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it (Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA))
dgsvi@pec.minambiente.it (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile per il danno ambientale e per i rapporti con l’unione europea e gli organismi internazionali (SVI))
DECRETO GENOVA, ART.41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
LETTERA APERTA DI EUROPEAN CONSUMERS
All’attenzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Oggetto: Art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Egregio Ministro
Per primi abbiamo identificato nella normativa sullo spandimento di fanghi di depurazione e trattamenti in genere inserita nel Decreto “Genova” il tentativo di bypassare i limiti sulla definizione di suoli inquinati contenuti nel decreto legislativo 152/2006.
Speravamo che anche in questo caso, dopo essersi accorti di “manine maliziose”, si provvedesse ad emendamenti correttivi. Ma così non è stato. Il Governo del Cambiamento in tema ambientale continua a seguire i precedenti con scarsa attenzione per il lato ecologico, necessario per un adeguata interpretazione di tutto ciò che concerne la realtà territoriale.
Di fatto Nel Decreto Genova l’articolo 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” aumenta la soglia di tolleranza per la presenza di idrocarburi C10-C40 nei fanghi prodotti dai depuratori che vengono utilizzati come concime nei campi di 20 volte, rispetto alle indicazioni che vengono dalla Corte di Cassazione e dal Tar della Lombardia. Prima i limiti erano 50 milligrammi per chilo (quelli validi per il terreno che la magistratura, in assenza di una norma specifica, aveva preso come punto di riferimento per i fanghi), ora diventano 1.000 milligrammi per chilo.
Per la norma art. 41 il limite di 1000 mg pr kg si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegro VI del regolamenti CE n.1272/2008 che dice nota L: “la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3”.
La nota L dice: “ se si può dimostrare “ quindi non è perentoria e né ordinatoria la norma di legge dell’art.41. Questo significa che il limite 1000 mg per Kg può essere superato senza limite purché il campionamento sia dentro i valori della nota L. Il contenuto in idrocarburi in fanghi industriali (non classificati “di depurazione”) è di 500 mg/kg ss. Quindi sui suoli agricoli sarebbe consentito l’utilizzo di fanghi conferibili solo in discariche per rifiuti industriali e non utilizzabili in recuperi ambientali se non dopo abbattimento degli inquinanti.
Va ricordato che la disciplina dell’uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Dal combinato disposto dell’art. 2, primo comma, e 3, primo comma, di tale decreto si ricava che possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. La Corte di cassazione penale ha sancito che per le suddette
sostanze si applicano i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958).
Recentemente è stato presentato un emendamento all’art. 41 sui fanghi dai parlamentari Flavio Di Muro (Lega) e Gianluca Rospi (MoVimento Cinque Stelle).
Allo stato attuale l’articolo, che ha fatto propri anche emendamenti presentati a prima firma di Rossella Muroni e di Chiara Braga, recita:
“Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤ 1.000 (mg/kg tal quale), IPA ≤ 6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤ 0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤ 100 (mg/kg ss), Selenio ≤ 10 (mg/kg SS) e Berillio ≤ 2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008”.
Di fatto sarebbe consentito lo sversamento di fanghi con livelli di Policlorobifenili (PCB pari) a 0.8 mg/kg sostanza secca (ss), quando sono soggetti a bonifica i suoli con livelli di PCB oltre 0,06 mg/Kg ss. I Policlorobifenili (PCB) sono una famiglia di 209 molecole messe fuori legge negli anni ’80 quando se ne è compresa l’estrema tossicità. Si potrebbero utilizzare sui suoli agricoli fanghi con sostanze tossiche oltre 10 volte il limite cui scatta la bonifica. Tali sostanze oggi non vengono più prodotte ma ne restano grandi quantitativi in apparecchiature elettriche, plastiche, edifici ecc. e la loro eliminazione definitiva è problematica.
In un rapporto dell’ottobre 2001 (Organic contaminants in sewage sludge for agricultural use[1]) le conclusioni circa i valori soglia da non superare per l’utilizzo descritto, per i PCB è di non superare il limite di 0,2 mg/kg per PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180. In Germania e Austria è stato fissato un valore massimo di 0,2 mg/kg per PCB nei fanghi destinati al terreno agricolo e un limite di applicazione di 5 t per ettaro di terreno per 3 anni.
Per quanto riguarda il cromo totale si ricorda che il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 150 mg/kg, quindi inferiore a quanto fissato dal decreto. Per Cromo totale, Diossine, PCB, Selenio, Toluene i limiti indicati dall’art 41 sono superiori ai quelli indicati per la bonifica dei suoli per uso residenziale; per Diossine e Furani la concentrazione consentita nei fanghi è 25 ng/kg ss, mentre nei suoli è 10 ng/kg ss. Per il Toluene il limite fissato è 100 mg/kg ss, quando per i suoli uso residenziale è 0,5 mg/kg e per quelli industriali 50 mg/kg ss.
Per altro, visto le problematiche evidenziate, si ritiene molto limitante per quanto riguarda l’effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all’anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti iparametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi.
A una domanda durante un convegno il ministro ha risposto piccato a una domanda su tali dubbi asserendo che in mancanza di altra normativa almeno adesso sono fissati dei paletti per i fanghi di depurazione di origine urbana.
Cliccare https://www.facebook.com/matteo.loguercio/videos/10215448307033788/
Posizioni confermate nel comunicato ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Ma non ha spiegato nelle sua risposte e affermazioni perché questi limiti non dovrebbero rispettare il decreto legislativo 152/2006 e cioè la soglia più bassa. I reflui urbani che finiscono nei depuratori non contengono solo idrocarburi di origine animale o vegetale, ma anche oli e idrocarburi minerali. Appare giusto pretendere che in questi, attraverso opportuni processi di selezione, fermentazione e compostaggio, gli idrocarburi siano al di sotto dei più bassi limiti identificati come sicuri per la salute umana e ambientale ?
Inoltre l’art. 3, lettera c del decreto legislativo 99/92 D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, recita: “È ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all’art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: “… non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”.
La sentenza del TAR Lombardia Milano, Sez. III 20 luglio 2018, n. 1782 al punto 22 specifica che: ” … possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra”.
Ricordiamo che l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l’eliminazione e la diminuzione dell’uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l’ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA citati nell’emendamento Lega-5Stelle e che potranno essere sparsi sui suoli agricoli.
I fanghi provenienti da depuratori civili urbani, fatti i periodici controlli e senza deroghe, che non hanno motivo neppure per le emergenze, rientrano nei valori per la ridistribuzione in consorzi agrari. Ma quelli prodotti da depuratori di liquami Industriali o di linee industriali di depuratori urbani e industriali, che non mischiano ne le reti di fognature, ne le fasi di depurazione, non sono garantiti dalle attuali analisi dei fanghi prodotti; basta un processo industriale non monitorato o non previsto per mandare fuori norma i fanghi prodotti. Ecco perchè si tenevano separate le linee di depurazione sin dagli anni ’90.
Per rendere accettabili i livelli non si deve sollevare il limite, ma prevenire la dispersione a monte. Mancano ancora le sottovasche a tutti i serbatoi non idrici, manca la raccolta e trattamento alle acque di pioggia dei distributori carburanti e per le acque di scorrimento di superfici cementate e asfaltate industriali e urbane, non vi è ancora obbligo di disporre i controtubi agli impianti che veicolano sostanze pericolose, ben poche pratiche sono in attuazione per incentivare trattamenti ecosostenibili.
Nei reflui urbani finiscono spesso anche acque piovane arricchite di idrocarburi provenienti da strade, officine, superfici cementate di zone commerciali e industriali che dovrebbero per Legge essere sottoposte a trattamento. Per quanto riguarda le prime acque di pioggia da addurre in fognatura, le nuove reti anziché dimensionate ad hoc, sono approvate come reti miste e senza tener conto delle prime piogge da mandare a trattamento, mentre le reti separate, per la linea pluviale, sono state ridotte in modo esponenziale.
Chiediamo al Ministro non solo di effettuare le necessarie correzioni del Decreto in oggetto per evitare la diffusione di POPs e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, ma anche di agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l’inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi.
In una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta le disposizioni contenute nell’articolo 41 del decreto ‘Genova e altre emergenze che introducono l’obbligo di dosare non solo gli idrocarburi, ma anche altre sostanze che possono connotare la pericolosità dei fanghi:
“Non parliamo di fanghi industriali, ma di quelli provenienti dalla depurazione di acque reflue derivanti da scarichi civili e da insediamenti produttivi dell’agroalimentare. Questi fanghi sono ricchi di sostanze organiche e vengono usati come ammendanti. È lo stesso concetto del compost che anche a casa possiamo realizzare. Chi mischia i valori dei fanghi con quelli del suolo, dunque, o ignora completamente ciò di cui parla o è in cattiva fede”.
Si tiene a sottolineare come nel decreto non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali come confermato dallo stesso ministro.
La presente lettera (aperta) sarà inviata per dovuta conoscenza a tutti gli organi di informazione.
Distinti saluti
Marco Tiberti
(presidente European Consumers)
[1] European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Soil and Waste Unit, 2001. Organic contaminants in sewage sludge for agricultural use. http://ec.europa.eu/environment/archives/waste/sludge/pdf/organics_in_sludge.pdf
Al ministro Costa la replica che molti si augurano arrivi puntuale e precisa nel merito delle molteplici e preoccupanti osservazioni dettagliate fornite dall’associazione European Consumers.
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