Le proprie volontà vanno scritte e indicate su documenti inoppugnabili altrimenti il silenzio equivale ad assenso nel caso della donazione di organi.
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto ministeriale che contiene le norme del regolamento sul Sistema Informativo Trapianti (Sit), previsto dalla legge 91 del 1 aprile 1999 sul silenzio-assenso sulla donazione di organi.
Il Sistema Informativo Trapianti regolamenta la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di “donazione-prelievo-trapianto” di organi.
Il decreto firmato oggi 20 agosto 2019 contiene anche disposizioni relative al Registro nazionale dei donatori di cellule per procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, previsto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015 art. 1, comma 298).
Così il ministro, Giulia Grillo, dopo aver firmato il decreto spiega:
“Si tratta di un passaggio fondamentale per l’applicazione della legge sulla donazione di organi approvata vent’anni fa, ma rimasta lettera morta. In un anno abbiamo sbloccato un provvedimento fermo da decenni. È una legge che permetterà di salvare molte vite, ma bisogna che i cittadini siano adeguatamente informati. Vent’anni per dare attuazione una legge di civiltà per il Paese sono troppi”.
Il decreto, di natura regolamentare, intende garantire la piena trasparenza e tracciabilità delle fasi di donazione, prelievo, trapianto, post trapianto e segnalazione di eventi e reazioni avversi gravi e prestazioni sanitarie rispondenti a elevati standard di qualità e sicurezza, in particolare:
- il governo, la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di “donazione-prelievo-trapianto” di organi;
- lo svolgimento delle attività che governano la domanda e l’offerta di organi, a scopo di trapianto, tra gli organismi e le istituzioni competenti sul territorio nazionale;
- il controllo del rispetto delle linee guida definite e condivise tra gli organismi di coordinamento e dell’applicazione dei protocolli operativi da parte di tutti gli attori della rete trapianti, attraverso opportuni strumenti di monitoraggio;
- l’innalzamento del livello di qualità globale del sistema trapianti in Italia;
- la tracciabilità delle cellule dal donatore al nato e viceversa e il conteggio dei nati da un medesimo donatore, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Il provvedimento ha anche lo scopo di ottimizzare, nel caso del SIT, e di definire, nel caso del Registro, un sistema che consenta alle strutture sanitarie di comunicare i dati richiesti con modalità informatiche.
Con l’occasione, la disciplina è stata adeguata alle recenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Nei prossimi mesi inoltre saranno attuate le altre prescrizioni della legge 91/1999 cioè l’adeguamento dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana) in tutte le Asl e sarà lanciata una campagna informativa volta a promuovere la consapevolezza su trapianto e donazione di organi.
Come si fa rendere noto le volontà personali?
Nella Legge 01 aprile 1999 , n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.
(G.U. Serie Generale , n. 87 del 15 aprile 1999)
L'Articolo 5 Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta spiega:
d) le modalita' attraverso le quali i soggetti che non hanno
dichiarato alcuna volonta' in ordine alla donazione di organi e di
tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a
rendere tale dichiarazione di volonta', anche attraverso l'azione dei
medici di medicina generale e degli uffici della pubblica
amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di
identita.
L'Articolo 4 della Legge 01 aprile 1999 n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di organi e tessuti (Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione) 1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volonta' e' considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo. 2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalita' indicate con il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori. 3. Per i minori di eta' la dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione e' manifestata dai genitori esercenti la potesta'. In caso di non accordo tra i due genitori non e' possibile procedere alla manifestazione di disponibilita' alla donazione. Non e' consentita la manifestazione di volonta' in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacita' di agire nonche' per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte e' consentito: a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volonta' favorevole al prelievo; b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volonta'. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo e' consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione autografa di volonta' contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte. 6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.
Il principio del “silenzio-assenso”, introdotto dalla Legge 1 aprile 1999 n. 91 artt. 4 e 5, non aveva trovato attuazione e, per questo, le modalità di dichiarazione indicate discendevano dall’applicazione del consenso o dissenso esplicito (art. 23 della Legge 1 aprile 1999 e Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000).
Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino; tra i tessuti: pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.
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