di Cinzia Marchegiani
Con questa foto emblematica il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia annuncia che il ricorso contro il decreto legge n. 73 del 2017 sulle vaccinazioni obbligatorie è stato notificato alla Corte Costituzionale
ZAIA: “RIFIUTIAMO L’INTERVENTO STATALE CHE IMPONE UN OBBLIGO COLLETTIVO CON UNA DECRETAZIONE D’URGENZA CHE NON HA PRECEDENTI NELLA STORIA…NEMMENO IN PERIODI BELLICI”
“Noi non contestiamo certo la validità dei programmi di vaccinazione: lo testimonia la nostra legislazione regionale improntata decisamente sull’opportunità di effettuare i vaccini e lo dimostrano gli elevati livelli di copertura raggiunti nel Veneto, applicando un modello basato sul consenso informato e sull’adesione consapevole. Quello che rifiutiamo è un intervento statale che impone un obbligo collettivo di ben dodici vaccinazioni, una coercizione attuata per di più con decretazione d’urgenza, che non ha precedenti storici a livello internazionale, nemmeno nei periodi bellici, e che finisce per rendere l’Italia il Paese con il maggior numero di vaccinazioni obbligatorie in Europa e probabilmente al mondo“.
Nel merito la Regione Veneto contesta i seguenti aspetti:
1) L’esistenza del presupposto di necessità e urgenza su cui si basa il decreto legge, perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai raccomandato il raggiungimento della soglia di copertura vaccinale del 95% per garantire la cosiddetta “immunità di gregge” in relazione a tutto il complesso di patologie ora rese obbligatorie. La soglia della soglia del 95% viene infatti considerata come “ottimale”, ma non “critica” dalle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali per alcune malattie (e non per tutte). In Veneto quindi, dati i livelli di copertura raggiunti con il proprio modello, non esiste una situazione epidemica di emergenza tale da giustificare un intervento del legislatore statale che, con decreto-legge, porta improvvisamente a introdurre dodici vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni;
2) La violazione del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), riguardo al principio di autodeterminazione nelle scelte sanitarie. In base alla giurisprudenza costituzionale, infatti, si può ricorrere agli obblighi di vaccinazione (che la Corte costituzionale ha definito come una “scelta tragica del diritto”) solo nella compresenza di un interesse, non altrimenti tutelabile, alla salute del singolo e della collettività. È evidente quindi l’illegittimità costituzionale di una normativa che sceglie l’imposizione generalizzata su tutto il territorio nazionale di ben dodici vaccinazioni senza che sia dimostrato che questa costituisca l’ultima ratio a cui l’ordinamento non poteva che ricorrere. Soprattutto perché questa scelta del legislatore nazionale, applicandosi indistintamente su tutto il territorio italiano, travolge un sistema, quale quello strutturato dalla Regione del Veneto, fondato su un sistema vaccinale più libero, maggiormente responsabilizzato, incentrato sul consenso informato del destinatario della prestazione sanitaria, attraverso una strategia incentrata sulla sensibilizzazione e l’accompagnamento dei genitori verso la scelta di vaccinare i propri figli, escludendo ogni forma di coercizione, ritenuta in contrasto con il fondamentale principio di autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari e controproducente al fine di assicurare un’elevata copertura vaccinale su tutto il territorio regionale;
3) Si contraddice il principio di precauzione introducendo una sorta di grottesca “sperimentazione di massa obbligatoria” senza un adeguato consenso informato, senza il sostegno di un preventivo sistema di farmacovigilanza e senza una supervisione bioetica. Inoltre, il decreto legge, condizionando l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia all’adempimento dell’obbligo vaccinale e comminando pesanti sanzioni amministrative alle famiglie, anche a quelle meno abbienti, che non sottopongano i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie, incide negativamente sulla capacità della Regione di erogare i servizi per l’infanzia e di garantire il diritto allo studio nell’ambito delle istituzioni scolastiche ed educative;
4) Il decreto legge manca di adeguata copertura finanziaria riguardo alle nuove vaccinazioni obbligatorie, soprattutto riguardo alle risorse necessarie per il recupero dei non vaccinati e ai costi derivanti dagli ingenti adempimenti previsti a carico del sistema organizzativo regionale.
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