Gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell’Unione, a concedere un visto umanitario alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con l’intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale.
La sentenza numero C-638/16 PPU X e X / État belge pubblicata spiega che il diritto dell’Unione stabilisce unicamente le procedure e i requisiti per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri della durata massima di 90 giorni. La causa è stata sollevata il 12 ottobre 2016, da una coppia siriana e i loro tre figli minorenni in tenera età, abitanti ad Aleppo (Siria) che hanno presentato domande di visti umanitari presso l’ambasciata del Belgio a Beirut (Libano), prima di fare ritorno in Siria il giorno seguente.
Le domande erano finalizzate ad ottenere visti con validità territoriale limitata, sulla base del codice dei visti dell’UE, per consentire loro di lasciare la città assediata di Aleppo al fine di presentare una domanda d’asilo in Belgio. Uno di loro dichiara, in particolare, di essere stato sequestrato da un gruppo armato, percosso e torturato, prima di essere infine liberato su pagamento di un riscatto. Essi insistono segnatamente sul degrado della situazione della sicurezza in Siria in generale ed a Aleppo in particolare, nonché sulla circostanza che, appartenendo alla confessione cristiana ortodossa, rischiano di essere oggetto di persecuzione a causa delle loro credenze religiose.
Il 18 ottobre 2016, l’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri, Belgio) ha respinto le domande in parola. Esso ritiene che, richiedendo un visto con validità territoriale limitata al fine di presentare una domanda d’asilo in Belgio, la famiglia siriana di cui trattasi abbia manifestamente l’intenzione di soggiornare in Belgio per un periodo superiore a 90 giorni, il che è in contrasto con il codice dei visti dell’UE. Inoltre, l’Office fa presente che autorizzare il rilascio di un visto di ingresso a detta famiglia affinché possa presentare una domanda d’asilo in Belgio equivarrebbe a consentirle di presentare una domanda di asilo presso una sede diplomatica. La famiglia siriana contesta la decisione di rifiuto dinanzi al Conseil du Contentieux des Étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio). Essa sostiene che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) prevedono un obbligo positivo per gli Stati membri di garantire il diritto all’asilo. La concessione di una protezione internazionale sarebbe l’unico mezzo per evitare il rischio di violazione del divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti .
In tale contesto, il Conseil du Contentieux des Étrangers ha deciso, in via d’urgenza, di rivolgersi alla Corte di giustizia. Esso fa notare, inter alia, che il codice dei visti prevede, segnatamente, che sia rilasciato un visto quando uno Stato membro lo «ritiene» necessario in virtù di obblighi internazionali e s’interroga sull’ampiezza del margine discrezionale lasciato agli Stati membri a tale riguardo.
Nella sua sentenza odierna (7 marzo 2017) la Corte rileva innanzitutto che il codice dei visti è stato adottato sulla base di una disposizione del trattato CE, in forza della quale il Consiglio adotta misure relative ai visti per i soggiorni previsti di durata massima di tre mesi. Di conseguenza, il codice dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per il transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri per una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Orbene, la famiglia siriana ha presentato domande di visti per motivi umanitari con l’intenzione di chiedere asilo in Belgio e quindi un permesso di soggiorno non limitato a 90 giorni. Ne consegue che, sebbene tali domande siano state formalmente presentate sulla base del codice dei visti, esse non rientrano nel suo ambito di applicazione.
La Corte precisa inoltre che, ad oggi, il legislatore dell’Unione non ha adottato alcun atto relativo al rilascio, da parte degli Stati membri, di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di paesi terzi per motivi umanitari. Di conseguenza, le domande della famiglia siriana rientrano nell’ambito di applicazione unicamente del diritto nazionale. Pertanto, dato che la situazione in discussione non è disciplinata dal diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta non sono applicabili. La Corte precisa ancora che la situazione della famiglia siriana non è caratterizzata dalla sussistenza di dubbi sulla sua volontà di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto, bensì da una domanda che ha un oggetto differente da quello di un visto di breve durata.
Secondo la Corte, consentire a cittadini di paesi terzi di presentare domande di visto finalizzate ad ottenere il beneficio di una protezione internazionale nello Stato membro di loro scelta lederebbe l’impianto generale del sistema istituito dall’Unione per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.
La Corte conclude che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base del codice dei visti, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e di soggiornare quindi in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice, bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione, unicamente in quello del diritto nazionale.